Incarto n. 10.2008.416 DA 3762/2008
Bellinzona 28 maggio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difesa da: avv. DI 1
prevenuta colpevole di 1. minaccia
per avere, a __________, l’8.5.2008, durante una disputa col proprio consorte, anche in presenza degli agenti di Polizia intervenuti per sedare la lite, minacciandolo più volte di morte, incusso spavento e timore ad LESA 1;
2. vie di fatto
per avere, nelle circostanze di sui sopra, scagliandogli contro un vaso di ceramica senza colpirlo, punzecchiandolo al petto con la punta di un ombrello, commesso vie di fatto contro il di lei marito LESA 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 180 cpv. 2 e 126 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 3762/2008 di data 6 ottobre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 28 maggio 2009, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. minaccia
1.2. vie di fatto
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di minaccia e di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3762/2008 del 6 ottobre 2008.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale