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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.11.2010 10.2008.410

24 novembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·446 parole·~2 min·3

Riassunto

Non accompagnare il figlio alle visite con il padre

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.410 DA 3449/2008

Bellinzona 24 novembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difesa da:  

prevenuta colpevole di         ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per avere, a __________, il 26.4 e il 9.5.2008, non accompagnando il figlio __________ ai colloqui col padre __________ presso la __________ come stabilito dal Pretore di Lugano il 14.3.2008 con la comminatoria del presente articolo, ripetutamente omesso di ottemperare a una decisione a lei intimata dall’Autorità competente;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reato previsto dall'art. 292 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3449/2008 di data 17 settembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

     la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3. 2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

     fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2008 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 24 novembre 2010, al quale è comparsa l’accusata personalmente assistita dal suo difensore DI 1, mentra il Procuratore pubblico con lettera 3 novembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’esenzione dalla pena;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuta disobbedienza alle decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 53, 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3449/2008 del 17 settembre 2008.

manda                             ACCU 1,

                                        esente da pena.

prescinde                         dal prelevare oneri di giudizio.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      PR 1 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.      

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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