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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.03.2009 10.2008.391

3 marzo 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,615 parole·~18 min·3

Riassunto

Appropriazione indebita

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.391 DA 3524/2008

Bellinzona 3 marzo 2009  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1, (difesa da: Avv. DI 1)  

prevenuta colpevole di         appropriazione indebita,

                                        per avere, a __________, il 19 luglio 2007, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo nella sua veste di sostituta dell’amministratore unico __________CIVI 1 - signor CIVI 2 – società quest’ultima proprietaria dell’ufficio cambi sito nei pressi del Centro commerciale I__________, impiegato a profitto proprio valori patrimoniali a lei affidati per un importo complessivo di circa CHF 70'000.-, e meglio per essersi appropriata di CHF 39'881.-, € 20'583.- e US$ 75.- contenuti nella cassa dell’ufficio cambi che le era stata affidata e provento dell’attività di cambio della giornata; importo poi quest’ultimo da lei denunciato alla Polizia come asseritamente rubato la stessa sera nel parcheggio del Centro commerciale L__________ di __________; ritenuto come in tal modo la CIVI 1 sia stata privata della liquidità necessaria per far fronte ai propri impegni; liquidità che era stata creata proprio anche grazie a due prestiti di CHF 50'000.-, rispettivamente di CHF 20'000.- ottenuti dalla CIVI 1 dal figlio, rispettivamente dalla sorella, della qui accusata;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3524/2008 di data 19 settembre 2008 del AINQ 1, che propone la condanna dell'accusata:

                                    1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemila settecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.

                                   3.   Rinvia la parte civile CIVI 1, rispettivamente il signor CIVI 2, al competente foro civile per il giudizio sulle sue pretese di risarcimento.

                                   4.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 3 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore, la parte civile CIVI 2 e il suo patrocinatore, agente altresì in rappresentanza della CIVI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti i testi;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa; postula a nome della CIVI 1 il risarcimento della somma di fr. 70’000.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2007 e a nome di CIVI 2 della somma di fr. 100'000.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2007, riservandosi di avanzare per quest’ultimo ulteriori pretese in altra sede;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento sia perché la signora non ha commesso il fatto sia perché anche qualora si volesse ritenere che ella si sia impossessata della somma di cui al decreto di accusa, che deve in ogni caso essere ridotta a fr. 50'000.-, perché gli altri 20'000.- non erano stati prestati alla società, non avrebbe commesso il reato di appropriazione indebita, difettando, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale, il requisito dell’indebito profitto; contesta le pretese della parte civile, rilevando peraltro che la stessa non si è opposta al rinvio alla sede civile previsto nel decreto di accusa; chiede le ripetibili;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se dev’essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 70'000.-, oltre interessi del 5% dal 19 luglio 2007.

                                 4.     Se dev’essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 2 di fr. 100'000.-, oltre interessi del 5% dal 19 luglio 2007;

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che a far tempo dall’estate 2006 ACCU 1 ha lavorato presso l’ufficio cambio facente capo alla CIVI 1 (ora CIVI 1), a __________, inizialmente a ore, su chiamata dell’amministratore unico della società, CIVI 2, e nei dieci giorni precedenti il 19 luglio 2007, a tempo pieno, a causa dell’assenza di quest’ultimo, occupandosi pertanto a titolo esclusivo dell’apertura e della chiusura dell’ufficio cambio e gestendo in prima persona l’avere in cassa, sommante a poco più di fr. 70'000.-;

                                        che l’ufficio in parola era costituito da un container – dotato di due casseforti e di un sistema di allarme da inserire ogni qualvolta si lasciava il luogo – collocato a fianco del distributore di benzina __________, sito a qualche centinaio di metri dal Centro commerciale L__________;

                                        che le mansioni dell’accusata consistevano nell’eseguire cambi con clienti, dovendosi pure recare, su richiesta del datore di lavoro (in alternanza con quest’ultimo o con la di lui moglie), all’ufficio cambio __________ sito in __________ a __________, per acquistare valuta estera (principalmente euro) a dipendenza delle esigenze dei clienti;

                                        che nella decina di giorni precedenti il 19 luglio 2007, qualora capitasse di dover procedere all’acquisto di denaro, l’accusata concordava solitamente la sera prima per telefono con gli impiegati della __________ (all’occorrenza contattando sul cellulare il signor __________) l’entità della valuta da acquistare e il suo prezzo, in modo tale da poterla ritirare durante la trasferta dal suo domicilio, __________, al posto di lavoro, prima dell’apertura dell’ufficio cambio; ciò che era precisamente avvenuto la sera in questione, quando si è accordata con il signor __________ per l’acquisto di euro (a suo dire euro 30'000.- al prezzo di fr. 50'000.-), per soddisfare alcuni clienti tedeschi;

                                        che alla chiusura, solitamente tra le 18.30 e le 19.00, ella si occupava inoltre di allestire un resoconto delle varie operazioni avvenute durante la giornata, registrando le relative fiches nel computer in dotazione all’ufficio cambio;

                                        che durante il suddetto periodo l’accusata ha dichiarato di aver portato a casa tutte le sere parte dell’avere in cassa, e meglio fr. 50'000.- prestati alla società dal figlio __________ nel mese di luglio 2006 (cfr. ricevuta 13 luglio 2006 sottoscritta dal CIVI 2 agli atti) e fr. 12'000.- provenienti da un mutuo personale concessole dalla sorella, nel timore che detto denaro non le fosse per finire restituito dal titolare della ditta, il quale avrebbe consumato al di fuori dell’attività di cambio la somma di fr. 150'000.- immessa nella ditta da un investitore nel mese di settembre 2006;

                                        che la sera del 19 luglio 2007, dopo aver provveduto alla chiusura dell’ufficio, senza tuttavia inserire l’allarme, l’imputata si è recata in auto nel vicino centro commerciale__________ per acquistare delle bibite, infilando sotto il sedile del passeggero anteriore destro la sua borsa a secchiello contenente, oltre a vari effetti personali griffati, la somma di fr. 70'000.-, corrispondente al denaro che portava a casa tutte le sere e a un ulteriore importo di fr. 8’000.-, prestatole dalla sorella, che teneva sempre in borsetta nell’eventualità di doverlo immettere in cassa in caso d’emergenza;

                                        che verso le 19.10 una volta uscita dal negozio, dopo che l’altoparlante aveva richiamato per un paio di volte il detentore del veicolo da lei utilizzato (intestato a una nipote), avvisandolo di presentarsi al parcheggio, l’imputata ha trovato ad attenderla quattro uomini – di cui tre addetti alla sicurezza – e giunta nei pressi della vettura ha notato che il vetro anteriore destro era rotto, realizzando all'istante che le avevano rubato la borsa; furto che ha poi denunciato alla Polizia cantonale di __________ la sera stessa, ammettendo di aver commesso una fatale leggerezza lasciando una così ingente somma di denaro in auto mentre si recava a fare la spesa;

                                        che in data 10 ottobre 2007 CIVI 2, a titolo personale e a nome della CIVI 1, ha denunciato al Ministero pubblico la ACCU 1 per appropriazione indebita, sottolineando il fatto che ella aveva agito a sua insaputa e in violazione di tutta una seria di direttive e norme comportamentali elencate in sede di denuncia, che le avrebbe imposto come sua dipendente;

                                        che con decreto di accusa 19 settembre 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto la ACCU 1 autrice colpevole di appropriazione indebita, per aver impiegato a profitto proprio valori patrimoniali a lei affidati per un importo complessivo di fr. 70'000.- (in valuta diversa da quella da lei denunciata, e meglio fr. 39'881.-, euro 20'583.- e US$ 75.-) e in applicazione della pena ha proposto la sua condanna a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e agli oneri processuali;

                                        che giusta l’art. 138 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (prima frase);

                                        che la vicenda, legata a una miriade di strane coincidenze e a una “fatale leggerezza”, ha da subito destato nell’autorità inquirente e nell’accusa in seguito seri dubbi sull’attendibilità dell’imputata e quindi sul fatto che il furto fosse realmente accaduto: in particolare sono apparse strane le modalità di trasporto del denaro e le facoltà concesse all’accusata di gestire l’attività in tale modo, senza contare che ella aveva insolitamente omesso di inserire l’allarme; è inoltre apparsa singolare la circostanza per cui la cifra sparita era il corrispondente del denaro immesso nella ditta da parte del figlio e della sorella, che l’accusata temeva oltretutto di perdere; dalla deposizione 30 luglio 2007 dell’addetto alla centrale di sicurezza del Centro commerciale I__________, __________, è poi emersa un’incongruenza tra il furto e la reazione fredda della donna, come se sapesse con anticipo quanto era accaduto, senza peraltro aver prima controllato sotto il sedile;

                                        che dalla documentazione prodotta dal CIVI 2, e meglio dall’estratto attestante la distinta delle operazioni di cassa da lui stampato il 26 luglio 2007 e consegnato il giorno successivo agli inquirenti in occasione di un verbale di interrogatorio (cfr. AI 3, doc. 20), è risultato che il 19 luglio 2007, alla chiusura, vi era effettivamente in cassa una cifra pari a circa fr. 70'000.-, tuttavia in valuta diversa rispetto a quella denunciata; in particolare, risultava esservi l’importo di euro 20'583.-, che avrebbe sconfessato la versione dell’accusata, secondo cui avrebbe concordato per l’indomani con la __________ l’acquisto di euro 30'000.-, poiché erano rimasti pochi spicci; l’autorità inquirente aveva peraltro rilevato sul telefono della CIVI 1 una chiamata senza risposta alle 18.10 proprio dal predetto ufficio cambi;

                                        che da una dichiarazione, pure prodotta dal CIVI 2, sottoscritta il 23 luglio 2007 dall’imputata presso il suo legale di allora, avv. __________, risulta che ella ha ammesso di aver effettuato il prelevamento di denaro e il sciagurato trasporto all’insaputa e contro gli ordini del primo;

                                        che la difesa, dopo aver messo in evidenza che l’appropriazione indebita verterebbe semmai sulla sola somma di fr. 50'000.- formalmente immessa nella società tramite prestito fruttifero, ad esclusione degli altri fr. 20'000.-, ha concluso per il proscioglimento dell’imputata, asserendo che la tesi accusatoria non si fonderebbe su alcun elemento concreto, se non sull’episodio del furto preso per sé stesso e sulle dichiarazioni – per nulla disinteressate – del CIVI 2, il quale, disponendo del computer in dotazione alla CIVI 1, avrebbe tra l’altro avuto modo di modificare a suo piacimento i dati relativi alle operazioni di cassa, di fatto prodotti a distanza di quasi 10 giorni dall’evento;

                                        in proposito la difesa ha ritenuto senz’altro sintomatico il fatto che fino alla richiesta di supporto tecnico del Procuratore pubblico del 18 aprile 2008 il PC in questione è rimasto (in luoghi non meglio definiti) in possesso del CIVI 2, il quale, prima di consegnarlo all’autorità inquirente, ha tra l’altro affermato che non era più funzionante e che lo aveva pertanto sottoposto a una riparazione; certo è che l’acquisto di euro concordato dall’imputata la sera del furto, è stato confermato dal signor __________, il quale, pur non ricordandosi dell’importo pattuito, ha asserito che l’operazione era compatibile con quelle generalmente eseguite dalla CIVI 1;

                                        che per la difesa, in definitiva, soprattutto alla luce delle testimonianze rese a dibattimento, gli unici fatti certi sono che l’imputata nelle settimane precedenti il furto lavorava a tempo pieno presso l’ufficio cambio, con facoltà di concordare direttamente le operazioni di cambio con la __________ e senza dover adottare particolari accorgimenti per il trasporto della valuta, tant’è vero che a detta del signor __________ era consueto che la ACCU 1 e la moglie del CIVI 2 tenessero i soldi in borsetta, mentre costui li custodisse in tasca; anche la testimonianza resa dall’addetto alla centrale di sicurezza del Centro commerciale ha poi permesso di relativizzare la portata conferita dall’autorità inquirente alla reazione avuta dall’imputata una volta realizzato il furto; la circostanza per cui ella non aveva inserito l’allarme non avrebbe per finire nessuna conseguenza utile ai fini accusatori;

                                        che in concreto non può non essere rilevato che, com’emerso dall’istruzione formale, vi sono innumerevoli stranezze che aleggiano attorno all’episodio del furto, come pure alcune imprecisioni e zone d’ombra che l’accusata non ha saputo chiarire in modo convincente, le quali, unitamente alle prime, danno senz’altro adito a qualche riflessione;

                                        che innanzitutto appare alquanto strano che la sola e unica volta in cui non è stato inserito l’allarme sia proprio la sera in cui l’imputata ha subito il furto; tale circostanza, che non permette in particolare di determinare i movimenti della signora dopo le 18.10 (ovvero dopo la telefonata da lei effettuata tramite il fax dell’ufficio della durata di 5 minuti e la chiamata non risposta sul telefono da parte della __________), potrebbe lasciar supporre che ella abbia omesso di proposito di inserire l’allarme per poter tornare indisturbata all’ufficio cambio, in un secondo tempo, a recuperare la somma asseritamente rubatale, che ben avrebbe potuto custodire in una delle due casseforti;

                                        che lascia poi perplessi il fatto che ella abbia dichiarato di aver telefonato dalla linea del fax (benché avesse precedentemente affermato che il giorno dei fatti l’apparecchio in questione era fuori uso) a un conoscente per porgergli le condoglianze per la perdita della moglie, che a quel momento non era però deceduta; tale episodio getta alcune ombre sulla credibilità dell’imputata, la quale non sempre ha saputo fornire spiegazioni convincenti alle domande postele dagli inquirenti e durante l’istruttoria dibattimentale;

                                        che a carico dell’imputata rimangono pure le dichiarazioni dell’avv. __________, in presenza del quale avrebbe sottoscritto la dichiarazione 23 luglio 2007, circostanza tuttavia da lei negata, asserendo di aver firmato un altro documento, di poche righe, in cui si assumeva la responsabilità per il trasporto del denaro contante fuori dall’ufficio cambio, allo scopo di consentire al CIVI 2 di chiedere un risarcimento alla propria assicurazione in relazione al furto; l’avvocato, oltre a confermare che quella prodotta dal CIVI 2 era la dichiarazione sottoscritta dall’imputata, ha altresì riferito di una strana proposta che quest’ultima gli avrebbe formulato telefonicamente il pomeriggio del 23 luglio 2007, nel senso che avrebbe messo a disposizione della CIVI 1 altri fr. 50'000.- del figlio entro 3 o 4 giorni, a condizione che il CIVI 2 sottoscrivesse un contratto di prestito a titolo personale (cfr. verbale di interrogatorio 20 maggio 2008, pag. 5);

                                        che sebbene tali elementi possano di primo acchito far sorgere il serio dubbio che l’imputata abbia inscenato il furto al fine di appropriarsi del denaro di spettanza del figlio e della sorella che temeva di perdere e che il CIVI 2 aveva rifiutato di restituirle, a una loro più attenta lettura questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che ella ha effettivamente commesso il reato ascrittole;

                                        che per quanto attiene alla chiamata senza risposta delle 18.10 sul telefono fisso dell’ufficio cambio – che potrebbe indurre a credere che l’accusata avesse lasciato l’ufficio, creando di fatto un notevole spazio temporale entro il quale non è dato di sapere cosa ella abbia potuto fare – va detto che durante l’istruttoria dibattimentale il CIVI 2 ha affermato che il telefono della CIVI 1 era stato da lui deviato sul suo cellulare, in modo tale da mantenere i contatti con i clienti, pur non essendo presente in ufficio, questo a comprova delle asserzioni dell’accusata;

                                        che dal fascicolo processuale non è poi emerso che il CIVI 2 abbia dato particolari disposizioni all’imputata relativamente al trasporto dei soldi: di particolare rilevanza in proposito è la testimonianza del signor __________, consulente presso la __________, il quale in aula ha di fatto smentito che vi erano particolari accorgimenti per il trasporto del denaro (“i franchi che venivano portati si trovavano o in tasca o se si trattava delle signore nella borsa”);

                                        che il teste ha altresì confermato che “il referente (per la CIVI 1, ndr) era inizialmente il CIVI 2 o la sua moglie, in seguito vi era anche la ACCU 1”, la quale aveva quindi la facoltà di concordare direttamente il prezzo della merce; in tal senso ha asserito che:

                                             “Quando le persone della __________ avevano bisogno di soldi all’infuori dei nostri orari d’ufficio, che sono dalle 9 alle 17.30, prendevano telefonicamente un appuntamento, che poteva essere alla sera dopo la chiusura o al mattino prima dell’apertura. Ricordo una telefonata del 19 luglio 2007, dopo le 17.30, perché poco tempo dopo sono stato interpellato in merito dalla polizia. Il motivo della telefonata era quello di concordare il ritiro di un importo in euro per il mattino seguente, se non erro attorno alle 8”;

                                        che il signor __________, pur non ricordando l’importo esatto dell’operazione in parola, ha del resto affermato che “mediamente venivano cambiati circa 20'000 Euro (si variava tra i 10’000 e i 30'000)”, ciò che va nel senso di quanto preteso dall’imputata;

                                        che sulla valuta presente in cassa la sera del 19 luglio 2007 – il cui importo del resto non differisce sostanzialmente tra quanto affermato dall’imputata e dal suo datore di lavoro – il conteggio presentato dal CIVI 2 non è di ausilio: non può infatti essere disatteso che tale documento è stato allestito personalmente da quest’ultimo sulla base di dati estrapolati dal computer in suo possesso, per essere presentato agli inquirenti solamente il 27 luglio 2007, ovvero oltre una settimana dopo i fatti (senza che sia stato possibile ricostruire le operazioni eseguite sui documenti; cfr. descrizione del risultato d’intervento 3 luglio 2008 del Centro sistemi informativi);

                                        che per di più l’estratto non riporta correttamente il numero di operazioni di cambio eseguite quel giorno, poiché non tiene conto di tutte le fiches create (dati che l’imputata aveva tra l’altro rimesso da subito in discussione, dichiarandosi convinta che il numero di operazioni eseguite fosse superiore, come del resto attesta la grafica delle operazioni giornaliere per i mesi di giugno e luglio 2007 eseguita dall’autorità inquirente, dalla quale risultano mediamente oltre 50 operazioni; cfr. AI 29, allegato 7);

                                        che l’audizione dibattimentale dell’addetto alla centrale di sicurezza del Centro commerciale I__________ ha portato di fatto a ridimensionare la portata conferita dall’accusa alle sue prime dichiarazioni; egli ha in effetti asserito che:

                                               “Quando nel verbale 30 luglio 2007 ho detto che la signora mi era parsa emotivamente un po’ fredda, intendevo dire che aveva gestito la situazione senza lasciarsi prendere dal panico (piangere, lasciarsi cadere a terra ecc.); non intendevo dire che era rimasta indifferente al fatto”;

                                        che allo stesso modo, se contestualizzate nel mandato da lui assunto a tutela del CIVI 2, vanno relativizzate le dichiarazioni spontanee dell’avv. __________ (“Vorrei aggiungere che…”) a carico dell’imputata: infatti da una lettura distanziata si ha l’impressione che egli volesse difendere il suo cliente, così come il suo operato; ad ogni buon conto, dell’asserita disponibilità dell’imputata – da lei contestata – a rimettere nella società l’importo di fr. 50'000.- non vi è nessun ulteriore riscontro;

                                        che in definitiva non vi è alcun elemento decisivo di ausilio per il giudizio odierno e gli indizi, anche presi nel loro insieme, non sono sufficienti per raggiungere la necessaria certezza del fatto (in particolare la mancata attivazione dell’allarme proprio quel giorno, ossia l’unico indizio che rimane inspiegabile se non con la dimenticanza, non permette da sola di concludere per la colpevolezza), per cui, sussistendo dubbi e incertezze, occorre prosciogliere l’imputata in ossequio al principio cardine “in dubio pro reo”;

                                        che gli oneri della presente procedura vanno caricati allo Stato, il quale rifonderà alla ACCU 1 l’importo di fr. 2'500.- a titoli di ripetibili;

visti                                   gli art. 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3524/2008 del 19 settembre 2008.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà alla ACCU 1 l’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

A carico                            dello Stato,

                                        fr.                       500.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       200.-          spese giudiziarie

                                        fr.                       140.-          testi                                                                   

                                                      fr.                                840.-              totale

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