Incarto n. 10.2008.365 DA 3207/2008
Bellinzona 22 gennaio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,
per aver sottratto l’autovettura Mazda targata __________ della sorella LESA 1, per farne uso;
fatti avvenuti a __________ il 29 aprile 2008;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10 marzo 2008 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il 29 aprile 2008;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa dell’1 settembre 2008 n. 3207/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 7’200.--, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.-- ciascuna per complessivi fr. 6'000.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 18 febbraio 2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 75 (settantacinque) (art. 36 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 gennaio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte lesa dopo la sua audizione in qualità di teste, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione della teste;
sentito il difensore, il quale non contesta il capo di imputazione di guida nonostante la revoca, ma quello di furto d’uso, ritenendo non dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato. In effetti, il detentore del veicolo in questione era l’imputato, nonostante lo stesso fosse targato a nome della sorella. Egli chiede quindi il proscioglimento del suo assistito da questo reato. Egli postula pertanto una massiccia riduzione della pena pecuniaria, sia nell’ammontare delle aliquote, sia nel valore delle stesse, tenuto conto della precaria situazione finanziaria del suo cliente, rimettendosi al prudente giudizio del giudice in merito alla concessione della sospensione condizionale della stessa. Per contro, egli chiede che non venga revocata la sospensione condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Furto d’uso,
1.2. Guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna per complessivi fr. 6’000.-- decretata nei suoi confronti il 18 febbraio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3207/2008 dell’1 settembre 2008;
e lo proscioglie dall’accusa di furto d'uso, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 6’300.-- (seimilatrecento);
1.1. l’esecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 2’100.-- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta), è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 43 CPS);
1.2. La pena pecuniaria di fr. 4’200.-- (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 70.-- (settanta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 6’000.-- (seimila), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.-- (ottanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 febbraio 2008, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 4200.00 pena pecuniaria
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 4570.00 totale