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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.11.2008 10.2008.341

20 novembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·735 parole·~4 min·3

Riassunto

Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera, per un periodo superiore a 6 mesi, senza annunciarla alla competente autorità di polizia degli stranieri

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.341 DA 2956/2008

Bellinzona 20 novembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         incitazione al soggiorno illegale,

                                        per avere, a __________, nel periodo dal 27 settembre 2007 al 16 aprile 2008, ospitandola presso la propria abitazione senza annunciarla alla competente autorità di polizia degli stranieri, aiutato la cittadina sudafricana __________ a soggiornare illegalmente in Svizzera;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 agosto 2008 n. 2956/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  Ordina la disgiunzione del presente procedimento da quello a carico di __________.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 20 novembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i fatti, ma ritenendo gli stessi di lieve entità ai sensi dell’art. 116 cpv. 2 LStr, chiede che venga comminata al suo cliente unicamente una multa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Trattasi di un caso di lieve entità ai sensi dell’art. 116 cpv. 2 LStr?

                                        3.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 116 cpv. 1 lett. a, 116 cpv. 2 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        incitazione al soggiorno illegale, art. 116 cifra 1 lett. a LStr,

                                        per avere, a __________, nel periodo dal 27 dicembre 2007 al 16 aprile 2008, ospitandola presso la propria abitazione senza annunciarla alla competente autorità di polizia degli stranieri, aiutato la cittadina sudafricana __________ a soggiornare illegalmente in Svizzera;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       170.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      670.00       totale

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