Incarto n. 10.2008.32 DA 22/2008
Bellinzona 7 marzo 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. delitto contro la Legge Federale sul servizio civile sostitutivo (LSC),
per avere, tra il 2.10.2006 ed il 27.10.2006, a Lugano, ritenuto che in questo periodo era chiamato a svolgere Servizio civile presso il Centro asilanti della Croce Rossa a Lugano, omesso di presentarsi ad un servizio al quale era convocato e malgrado fosse stato più volte richiamato ai suoi obblighi;
2. ingiuria,
per avere, il 23 ottobre 2006, a __________, in presenza di altre persone, rivolgendosi a CIVI 1 con il termine di "puttana", con parole offeso l'onore di una persona;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, nel corso degli ultimi 3 anni, a __________ ed altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177 CP, art. 19a LStup, art. 72 cpv. 1 LSC;
perseguito con decreto d’accusa n. 22/2008 di data 14 gennaio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (art. 40 e seg. CP) considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 marzo 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si è dichiarato disposto a eseguire un lavoro di pubblica utilità;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. delitto contro la Legge federale sul servizio civile sostitutivo
1.2. ingiuria
1.3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 37, 49, 106, 107 CP, 72 cpv. 1 LSC; 177 CP; art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di delitto contro la LF sul servizio civile sostitutivo, ingiuria e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 22/2008 del 14 gennaio 2008.
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 292 (duecentonovantadue) ore;
1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. la multa è sostituita in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 CP con 8 (otto) ore di lavoro di pubblica utilità.
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale