Incarti n. 10.2008.309 10.2008.310 DA 2677/2008 DA 2674/2008
Bellinzona 2 dicembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , e ACCU 2 , entrambi difesi da: DI 1
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1
detenuto dal 19 novembre 2005 al 29 novembre 2005 (11 giorni),
minaccia,
per avere, in correità con il padre ACCU 2, a __________ il 17 novembre 2005, usando gravi minacce, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo ripetutamente di morte con frasi del seguente tenore: “vieni qui che dobbiamo ucciderti” e “vieni che la tua vita è finita qui”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2677/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
2. ACCU 2
detenuto dal 19 novembre 2005 al 20 novembre 2005 (2 giorni),
minaccia,
per avere, in correità con il figlio ACCU 1, a __________ il 17 novembre 2005, usando gravi minacce, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo ripetutamente di morte con frasi del seguente tenore: “vieni qui che dobbiamo ucciderti” e “vieni che la tua vita è finita qui”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 49 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2674/2008 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere a fr. 100.-- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico (recte: Pretura penale) di Bellinzona il 18 aprile 2007 per titolo di appropriazione indebita.
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente l’1 agosto 2008, rispettivamente il 4 agosto 2008;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2008, al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore, il quale rileva le numerose contraddizioni nella versione della parte lesa, ritenendola per nulla credibile. Egli chiede pertanto il proscioglimento di entrambi i suoi assistiti dall’accusa di minaccia, in via principale, per non aver commesso i fatti, in via subordinata, per insufficienza di prove;
sentito da ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il signor ACCU 1 autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008?
1.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
1.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1. E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008?
2.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cpv. 2, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie 1. ACCU 1
dall’accusa di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008;
proscioglie 2. ACCU 2
dall’accusa di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato per il procedimento a carico di ACCU 1,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 470.00 spese giudiziarie
fr. 670.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato per il procedimento a carico di ACCU 2,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 470.00 spese giudiziarie
fr. 670.00 totale