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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.01.2009 10.2008.288

21 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·552 parole·~3 min·2

Riassunto

Provocare un incendio a causa delle candele

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.288/ds DA 2428/2008

Bellinzona 21 gennaio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di         incendio colposo,

                                        per avere, ad __________, in data 02.11.2007, omettendo di sincerarsi, nottetempo che le candele del candelabro fossero spente, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio che ha danneggiato l’appartamento in Via __________ da lei occupato e di proprietà di LESA 1;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 2 e 4 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 7 luglio 2008 n. 2428/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 300.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 luglio 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 21 gennaio 2009, al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mentre la Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 5 dicembre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata (che parla prevalentemente tedesco, lingua che il giudice conosce), data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentita una teste;

sentita                               da ultimo l'accusata, che ribadisce di essere innocente;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti.

                                 1.     È l’accusata autrice colpevole di incendio colposo per i fatti menzionati nel decreto di accusa in oggetto?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna delle parti ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di incendio colposo, ex art. 222 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2428/2008 del 7 luglio 2008 ed avvenuti il 02.11.2007;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         75.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       225.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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