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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.11.2008 10.2008.279

11 novembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·616 parole·~3 min·2

Riassunto

Guidare malgrado la revoca della licenza di condurre

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.279 DA 2372/2008

Bellinzona 11 novembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                        per aver condotto l’autofurgone __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per il periodo __________;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 giugno 2008 n. 2372/2008 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.       Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                    4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 luglio 2008;

indetto                               il dibattimento 11 novembre 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 29 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il teste __________ , __________, __________, in __________, divorziato, cameriere, non parente, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura; viene interrogato con l’ausilio dell’interprete;

                                         il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                      negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie                      ACCU 1

                                        dall’accusa di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80425),

                                        Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, Strassenverkehrsamt, Lessingstrasse 33, 8090 Zürich,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                   a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie

                                        fr.                       260.--         testi                                                                   

                                        fr.                      560.--         totale

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