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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.12.2008 10.2008.278

16 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·791 parole·~4 min·2

Riassunto

In qualità di titolare di una ditta impiegato un cittadino straniero sprovvisto di permesso

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.278 DA 2309/2008

Bellinzona 16 dicembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di 1.    contravvenzione alla LF concernente la dimora il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare della ditta __________ intenzionalmente impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso;

                                 2.    infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso),

                                        per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare della ditta __________, intenzionalmente impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 23 cpv. 4 LDDS e 117 cpv. 1 LStr; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 20 giugno 2008 n. 2309/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 7'200.-- (settemiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 2'000.-- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 luglio 2008;

indetto                               il dibattimento 16 dicembre 2008, al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore, avv. DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 23 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, la quale chiede il proscioglimento da ogni accusa. In via subordinata chiede l’applicazione gli art. 13 risp. 21 CP; in ultima, denegata, ipotesi deve trovare applicazione il solo art. 23 cpv. 6 LDDS e, per il caso lieve, bisogna prescindere da ogni pena. Postula infine il riconoscimento di ripetibili;

sentita                               per ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

                              1.1.     contravvenzione alla LF concernente la dimora il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare della ditta __________, intenzionalmente impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso?

                              1.2.     infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso),

                                        per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare della ditta __________ intenzionalmente impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso?

2.Può trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti)?

3.Può trovare applicazione l’art. 21 CP (errore sull’illiceità)?

                                 4.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

                                 5.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 6.     Devono essere riconosciute ripetibili e se sì in quale misura?

                                 7.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 2 cpv. 2, 10 segg. LStr; 12 ALCP; 2 cifra 4 All I ALCP; 4 cpv. 1, 9 OLCP     12 ALCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2., come segue ai quesiti posti sub 6. e 7., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle accuse di contravvenzione alla LF concernente la dimora il domicilio degli stranieri e di infrazione alla LF sugli stranieri;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 900.— a titolo di ripetibili;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,  Ufficio federale della migrazione, Berna,  Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       200.--         spese giudiziarie                      

                                        fr.                      300.--         totale