Incarto n. 10.2008.268 DA 2234/2008
Bellinzona 17 ottobre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, __________, a __________ presso il ristorante da lui gestito, rivolgendosi ad CIVI 1 e alla sua amica dicendo loro "andate via stranieri di merda" offeso con parole l'onore di una persona;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2234/2008 di data 23 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.- (centocinquanta).
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 luglio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 ottobre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente ed il patrocinatore della parte civile mentre il Procuratore pubblico, con lettera 23 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto, lasciando libero l’apprezzamento del giudice ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di ingiuria?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. Chi deve sopportare gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, ex art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2234/2008 del 23 giugno 2008;
manda esente da pena il colpevole.
carica le tasse e le spese all’accusato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale