Incarto n. 10.2008.264 DA 2298/2008
Bellinzona 26 settembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1; difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici, per avere, a __________ in data __________, colpito al volto, con un oggetto non identificato, CIVI 1 provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico 09.06.2008 del Dr. __________ dell’Ospedale Regionale di __________;
2. conseguimento fraudolento di una prestazione, per avere, senza pagare, in data __________, ottenuto fraudolentemente una prestazione e più precisamente il trasporto mediante il taxi di CIVI 1, da __________ a __________, sapendo che la stessa era data soltanto a pagamento;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 20 giugno 2008 n. DA 2298/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 giorni. 2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 600.- - 20 aliquote di fr. 30.- per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 03.12.2007, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 giorni. 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 luglio 2008;
indetto il dibattimento in data 26 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assisitito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 lesioni semplici;
1.2 conseguimento fraudolento di una prestazione
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4.Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuiniaria di fr. 600.--, 20 aliquote da fr. 30.—per aliquota, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 3.12.2007?
5.Deve essere confermato il rinvio della parte civile CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile?
6.Devono essere riconosciute delle ripetibili?
7.A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 16, 123 cifra 1, 150 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici e di conseguimento fraudolento di una prestazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2298/2008 del 20 giugno 2008.
Condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);
§. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Rinvia la parte civile CIVI 1 al foro civile per le pretese di tale natura.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 600.- (20 aliquote di fr. 30.- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 03.12.2007;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 900.-- pena pecuniaria
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 1'200.-- totale