Incarto n. 10.2008.228 DA 2009/2008
Bellinzona 21 ottobre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, detenuto a __________ il 13.4.__________, complessivamente grammi 3,6 di marijuana sequestrati dalla Polizia, nonché consumato dal giugno __________ all’aprile __________ un quantitativo imprecisato di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 28 maggio 2008 n. 2009/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
ed inoltre 3. Ordina la confisca e la distruzione di grammi 3,6 di marijuana, rep. SAD 6043 (art. 69 cpv. 2 CP).
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2008;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2008, al quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 11 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale postula il proscioglimento da ogni accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di grammi 3.6 di marijuana (reperto SAD 6043)?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1, 2 e 3 LStup; 69 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cifra 1 e 2 LStup) per avere, senza essere autorizzato, detenuto a __________ il 13.4.__________, grammi 3,6 lordi di marijuana sequestrati dalla Polizia,
manda ACCU 1 esente da pena trattandosi di caso poco grave ai sensi dell’art. 19a cifra 2 LStup;
prescinde dall’azione penale per il consumo di marijuana, limitato comunque a un tiro ogni tanto dal dicembre __________ all’aprile __________, per essersi l’accusato sottoposto ad assistenza sorvegliata dal medico (art. 19a cifra 3 LStup);
assegna a carico di ACCU 1 la tassa di giustizia di fr. 100.— e le spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);
ordina la confisca e la distruzione di grammi 3.6 (lordi) di marijuana (reperto SAD __________);
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero Pubblico della Confederazione, Berna.
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,
Polizia Scientifica, Bellinzona (per reperto SAD 6043),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale