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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.09.2008 10.2008.224

25 settembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·651 parole·~3 min·3

Riassunto

Incutere timore o spavento al telefono affermando: "vengo a casa vostra e vi sparo a tutte e tre"

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.224 DA 1802/2008

Bellinzona 25 settembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         minaccia,

                                        per avere, in data __________ a __________, usando grave minaccia, incusso timore o spavento a LESA 1 e specificatamente telefonandogli dicendogli la seguente espressione: “vengo a casa vostra e vi sparo a tutte e tre”;

                                        reato previsto dall’art. 180 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 maggio 2008 n. DA 1802/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 100.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                    2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la sessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

                                    4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 maggio 2008;

indetto                               il dibattimento 25 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato; il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ribadisce innanzitutto che la frase proferita era “se vengo giù vi ammazzo” dopo essere stato provocato e nel contesto emotivo della lite fra sorelle avvenuta poco prima; egli chiede il proprio proscioglimento o perlomeno una massiccia riduzione della pena;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di minaccia?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 180 in rel. con l’art. 48 lett. b e c CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 3., come segue agli altri quesiti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di minaccia (art. 180 in rel. con art. 48 lett. b e c CP) per avere, in data __________ a __________, usando grave minaccia, incusso timore a LESA 1 dicendogli nel corso di una telefonata “se vengo giù vi ammazzo”;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in un (1) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 75.-- e delle spese giudiziarie di fr. 75.-- per complessivi fr. 150.-- (centocinquanta);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                    Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.--         multa

                                        fr.                         75.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         75.--         spese giudiziarie                      

                                        fr.                      250.--         totale

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