Incarto n. 10.2008.19 DA 4297/2007
Bellinzona 3 luglio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. calunnia,
per avere, a __________ in data 11 novembre 2006, comunicando con terzi, segnatamente utilizzando la rete telematica mondiale, sapendo di dire cosa non vera, avendo totalmente inventato l’annuncio per malizia a dipendenza di passati screzi avuti con la vittima, incolpato o reso perlomeno sospetto CIVI 1, persona coniugata, di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla reputazione di lui, in particolare incolpandolo o rendendolo sospetto di essere disposto all’adulterio, pubblicando sul sito internet www.annunci.ch il seguente testo corredato dal numero di telefono mobile della parte civile che ricevette numerose telefonate di ignari chiamanti:
“50enne generoso in cerca di nuove esperienze, sposato, cerca amicizie maschili e femminili per piacevoli serate in libertà senza limiti. __________. Chiedo discrezione.”
2. vie di fatto,
per avere, in data 26 giugno 2007 all’interno del Ristorante __________ di __________, afferrandolo per il collo e cadendo a terra con lo stesso, commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1 che subì le conseguenze fisiche attestate dal certificato medico, agli atti, del 26 giugno 2007 dell’Ospedale Regionale di __________ ;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 174 cifra 1 e 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 10 dicembre 2007 n. 4297/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 dicembre 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 luglio 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto dai due capi d’imputazione. In merito al primo sostiene di non aver materialmente inserito l’annuncio sul sito, mentre per il secondo afferma che è stata la parte lesa ad averlo aggredito per primo, mentre lui non ha fatto altro che divincolarsi per liberarsi dalla presa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Calunnia,
1.2. Vie di fatto,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.3. Può essergli riconosciuta la legittima difesa esimente, art. 15 CPS?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 42 cpv. 1 e 4, 126 cpv. 1 e 174 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
calunnia, art. 174 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 4297/2007 del 10 dicembre 2007;
e lo proscioglie dall’accusa di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto d’accusa, ritenuto che egli ha agito per legittima difesa esimente;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 500.-- (cinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile CIVI 1, __________, è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale