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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.08.2008 10.2008.181

18 agosto 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·708 parole·~4 min·2

Riassunto

Rendere sospetta una persona di condotta disonorevole nel corso di un colloquio peritale

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.181 DA 1692/2008

Bellinzona 18 agosto 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da: Avv. DI 1,)  

prevenuto colpevole di        diffamazione,

                                        per avere, a __________ in data __________, nel corso di un colloquio peritale ordinato dalla Pretura del Distretto di __________ reso sospetta di condotta disonorevole CIVI 1 comunicando al Dr. med. __________ che la stessa è “un’alcolista e una prostituta”, dichiarazione che compare anche nel decreto cautelare __________

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 173 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1692/2008 di data 28 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 200.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 40.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

                                             prova di 2 anni. 2.  Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni. 3.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, , è rinviata al

                                             competente foro civile. 4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

                                             fr. 50.-. 5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 maggio 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento , al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1 e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 31 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata ed in subordine in ogni caso una massiccia riduzione della pena in considerazione della situazione disagiata dell’accusata. Non chiede ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1 autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura formulate dalla parte civile?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa a suo carico.

condanna                         ACCU 1

                                    1. Alla pena pecuniaria di fr. 90.-- (novanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote da

                                        fr. 30.-- (quaranta)(art. 34 e seg. CP).

                                        L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

                                        prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2.    Alla multa di fr. 100.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

     pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno

     (art. 106 cpv. 2 CP).

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.

     50.--.

rinvia                              la parte civile al competente foro per le pretese di tale natura.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.      

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                    fr.                            100.--         multa

                                    fr.                            100.--         tassa di giustizia

                                    fr.                             50.--         spese giudiziarie                 

                                    fr.                           250.--         totale

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