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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.09.2008 10.2008.14

2 settembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·791 parole·~4 min·3

Riassunto

Effettuare una manovra di immobilizzazione definita "messa in chiave" provocando negligentemente la frattura dell'omero

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.14 DA 4207/2007

Bellinzona 2 settembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         lesioni colpose,

                                        per avere, a __________ in data 18 febbraio 2007, quale agente addetto alla sicurezza durante le manifestazioni carnevalesche, effettuando una manovra di immobilizzazione definita “messa in chiave” cagionato per negligenza a CIVI 1 la frattura dell’omero sinistro (spiroide, completa, scomposta, angolata, metafiso-diafisaria distale), così come attestato dal certificato medico 30 marzo 2007 del dr. med. __________, capo clinica ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dall’incarto medico completo trasmessoci dal predetto istituto medico;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 dicembre 2007 n. 4207/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1'600.-- (milleseicento), corrispondente a 20 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 2 settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile con il proprio patrocinatore ed il Sostituto Procuratore Pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentito                               il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale postula l’accoglimento integrale del decreto d’accusa, rilevando come a suo modo di vedere la messa in chiave effettuata dall’imputato sia stata una reazione decisamente sproporzionata rispetto all’atteggiamento assunto dalla parte civile. Per completezza osserva comunque come la perizia giudiziaria si sia fondata solo sulla versione dei fatti fornita dall’imputato;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale si associa alla richiesta dell’accusa e chiede che al suo cliente vengano risarcite le spese di patrocinio in conformità alla nota prodotta, nonché il danno per torto morale, da lui fissato in fr. 4'000.--;

sentito                               il difensore, il quale rivendica il proscioglimento del suo assistito, evidenziando come il egli si sia limitato a reagire in maniera proporzionata e conforme ai regolamenti ad un attacco verbale e fisico perpetrato dalla parte civile. Al limite è pure ipotizzabile un’interruzione del nesso di causalità adeguata da parte della vittima (cfr. Corboz, n. 7 ad art. 125). Siamo dunque di fronte ad un caso di legittima difesa esimenti, art. 15 CPS. Le pretese di parte civile vanno di riflesso respinte;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile seduta stante?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42 cpv. 1, 125 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di lesioni colpose, art. 125 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4207/2007 del 3 dicembre 2007;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

respinge                           le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       320.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      520.00       totale

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