Incarto n. 10.2008.117 DA 724/2008
Bellinzona 3 novembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, il 24.9.2007, durante un diverbio per questioni di vicinato, scagliandogli contro dei bastoni che lo raggiungevano in più parti, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di LESA 1, come attestato da certificato medico in atti;
2. ingiuria,
per avere, nelle medesime circostanze, apostrofandolo col termine di “figlio di buona madre”, offeso l’onore di LESA 1;
fatti avvenuti a __________- 27 settembre 2007;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 724/2008 di data 25 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 120.-- (centoventi). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 novembre 2008, al quale hanno preso parte l’accusato ed la di lui difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato il reato di vie di fatto (art. 126 CP), in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP;
sentito il difensore, il quale racconta anzitutto di avere tentato la via bonale, rifiutata dalla parte lesa, dopodiché chiede che la qualifica giuridica del reato venga ridimensionata e la pena limitata al minimo trattandosi di un caso di lieve entità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti.
1. È l’accusato autore colpevole di:
- lesioni semplici,
- o vie di fatto,
- e/o ingiuria,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 25.02.2008?
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1, 126 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 724/2008 del 25 febbraio 2008 al suo punto n. 1;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 724/2008 del 25 febbraio 2008 al suo punto n. 2, ma lo manda esente da pena (art. 177 cpv. 2 CP);
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.00 (trecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al pagamento di 1/6 delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 180.00;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 15.00 tassa di giustizia
fr. 15.00 spese giudiziarie
fr. 330.00 totale