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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.07.2008 10.2008.102

16 luglio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·572 parole·~3 min·3

Riassunto

Provocare per negligenza un incendio

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.102 DA 799/2008

Bellinzona 16 luglio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  difesa da: Avv. DI 1,

prevenuta colpevole di        incendio colposo,

                                        per avere, a __________ in data __________, provocato per negligenza l'incendio della testiera del letto che poi si è propagato al resto del giaciglio annerendo i muri dell'appartamento;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 799/2008 di data 27 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 200.-- (duecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) - (art. 34 e seg. CP. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                             Riservate le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura

                                        2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 marzo 2008 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 16 luglio 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede che l’accusata sia prosciolta dall’accusa, tasse e spese a carico dello Stato ;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  È l’imputata autrice colpevole di incendio colposo?

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

                                    3.  L’eventuale pena dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

                                    4.  A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 799/2008 del 27 febbraio 2008;

pone                                le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00 a carico dello Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.    

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         75.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       175.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      250.00       totale

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