Incarto n. 10.2008.102 DA 799/2008
Bellinzona 16 luglio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difesa da: Avv. DI 1,
prevenuta colpevole di incendio colposo,
per avere, a __________ in data __________, provocato per negligenza l'incendio della testiera del letto che poi si è propagato al resto del giaciglio annerendo i muri dell'appartamento;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 799/2008 di data 27 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 200.-- (duecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) - (art. 34 e seg. CP. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Riservate le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 marzo 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 16 luglio 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede che l’accusata sia prosciolta dall’accusa, tasse e spese a carico dello Stato ;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’imputata autrice colpevole di incendio colposo?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale?
4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 799/2008 del 27 febbraio 2008;
pone le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00 a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale