Incarto n. 10.2008.100 DA 875/2008
Bellinzona 3 luglio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Valentina G. Marzorati Benedick in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di vie di fatto
per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto contro la moglie __________ colpendola con degli schiaffi;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 875/2008 del 29 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. alla multa di fr. 200,- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50,- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50,- (cinquanta).
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 luglio 2008, al quale l’imputato non ha fatto atto di comparsa nonostante fosse stato regolarmente convocato mediante raccomandata del 18/20 giugno 2008, notificata il 23 giugno 2008. La teste __________, allo stesso modo, non si è presentata sebbene regolarmente citata con citazione del 19/20 giugno 2008 anch’essa notificata il 23 giugno 2008. Il Procuratore Pubblico AINQ 1, , invece, con lettera del 23 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato.
Proceduto nelle forme contumaciali giusta l’art. 277 CPP;
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale;
il giudice ordina l’annullamento della prova testimoniale vista l’assenza della teste.
Posti a giudizio i seguenti quesiti,
1. è ACCU 1, , colpevole del reato di vie di fatto,
per avere,
a __________ in data __________, commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con degli schiaffi?
2. In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso.
Visti gli art. 126 cpv. 1, 12 e segg., 47, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole del reato di vie di fatto pervisto dall’art. 126 cpv. 1 CP,
per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con degli schiaffi;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200,- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200,- (duecento).
Comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.
Avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, in caso di crescita in giudicato,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200,- multa
fr. 100,- tassa di giustizia
fr. 100,- spese giudiziarie
fr. 400,- totale