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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.08.2008 10.2008.10

26 agosto 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,062 parole·~5 min·2

Riassunto

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.74 - max 2.10 o/oo) e incidente della circolazione

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.10 DA 4462/2007

Bellinzona 26 agosto 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.74 - max. 2.10 grammi per mille);

                                             fatti avvenuti a __________ il 12 ottobre 2007;

                                             reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro un muretto ivi esistente;

                                             fatti avvenuti a __________ il 12 ottobre 2007;

                                             reato previsto dall’ art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 dicembre 2007 n. 4462/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 200.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 12'000.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1'500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.-- ciascuna per complessivi fr. 3'000.--, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 7 maggio 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 36 CPS);

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 dicembre 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 26 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede che il suo assistito sia prosciolto dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione, ritenuto che non sussistono prove che attestino che egli abbia perso il controllo della vettura. In effetti egli si è ritrovato inaspettatamente un sasso sulla carreggiata ed è stato proprio questo che ha fatto sobbalzare la sua vettura provocando la foratura di un pneumatico. Egli postula inoltre una riduzione della pena pecuniaria, compresa quella dell’importo delle aliquote, che tenga conto della mutata situazione economica dell’imputato. Di riflesso chiede che la multa venga fissata in un importo inferiore ai fr. 1'000.--. Postula poi la non revoca della sospensione condizionale della precedente pena e la riduzione del periodo di prova di quella qui comminata a 2 anni ;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.--cadauna per complessivi fr. 3'000.-- decretata nei suoi confronti il 7 maggio 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, in applicazione del principio in dubio pro reo;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine, 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 4462/2007 del 13 dicembre 2007;

e lo proscioglie                dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-- (centocinquanta), per un totale di fr. 6'750.-- (seimilasettecentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3’000.-- (tremila), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.-- (duecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       370.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1670.00       totale

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