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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.01.2008 10.2007.79

8 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,665 parole·~13 min·3

Riassunto

Trascurare negligentemente la pulizia del canale di areazione della cucina di un esercizio pubblico, cagionando un incendio propagatosi al resto dello stabile

Testo integrale

1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3 4. LESA 4 5. LESA 5 6. LESA 6 7. LESA 7 8. LESA 8 9. LESA 9 10. LESA 10 11. LESA 11 12. CIVI 1 13. CIVI 2 14. CIVI 3 12, 13, 14 rappr.ti da: RA 1 15. CIVI 4    

Incarto n. 10.2007.79 DA 202/2007

Bellinzona 8 gennaio 2008  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  , difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di         incendio colposo,

                                        per aver negligentemente cagionato un incendio dal quale ne è derivato danno alla cosa altrui e pericolo per l’incolumità pubblica, e meglio per avere, in veste di gestore del ristorante __________ di __________, negligentemente trascurato la manutenzione dell’impianto d’aerazione delle cucine dell’EP, segnatamente per aver omesso di far effettuare la pulizia regolare del canale d’aerazione dopo il 2001 (data di messa in funzione dell’impianto), così che ne è scaturito l’incendio sia all’esterno sia all’interno di detto canale, propagatosi poi al resto dello stabile nel quale erano ubicate altre attività commerciali e d’ufficio;

                                        fatti avvenuti a __________ il 15 giugno 2006;

                                        reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CPS;

perseguito                          con decreto d’accusa del 19 febbraio 2007 n. 202/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’000.-- (seimila);

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-- (mille) con l’avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 8 gennaio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito in quanto fanno difetto sia gli elementi oggettivi, essendo stato dimostrato, con la perizia di parte e l’audizione del perito, che il nesso causale tra l’incendio e la carente pulizia del canale di aerazione è stato interrotto da eventi preponderanti e da lacune di progettazione; inoltre non sono nemmeno dati i presupposti soggettivi del reato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                         che il signor ACCU 1, nato il 23 marzo 1953 ad __________ in provincia di __________ (Italia), separato e padre di due figli maggiorenni, lavora presso l’esercizio pubblico denominato __________, situato in __________ a __________ e gestito dalla società LESA 1 il cui amministratore unico è il signor LESA 10;

                                        che egli ha lavorato in questo esercizio pubblico dal 1984 al 1990 e dal 1993 sino ad oggi, dapprima come cameriere e poi quale direttore del locale;

                                        che in quest’ultima qualità le sue mansioni consistono nella gestione del personale e nella conduzione in generale dell’esercizio pubblico (piani di lavoro, acquisti e comande merce, ecc.);

                                        che, per contro, la gestione della contabilità è di competenza della LESA 1, mentre la gerenza è affidata ad un altro dipendente, in quanto l’imputato non dispone del necessario certificato di capacità;

                                        che l’esercizio pubblico in questione occupa il piano terreno ed il primo piano dello stabile sito sul fondo n. __________ RFD del Comune di __________, comproprietà dei signori LESA 10, LESA 2 e LESA 11;

                                        che ai piani superiori di questo stabile, come pure negli immobili attigui siti sui mappali n. __________, comproprietà dei signori CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e RA 1, e n. __________, di proprietà della Comunione ereditaria composta dai signori LESA 6, sono ubicate diverse attività commerciali: LESA 8, LESA 9, LESA 3, LESA 4, LESA 5, LESA 7;

                                        che, in data 15 giugno 2006, verso le 10:30, nel locale al primo piano adibito a cucina del __________ si è sviluppato un vasto incendio, che, malgrado l’immediata reazione di uno dei cuochi mediante gli estintori in dotazione, ha richiesto l’intervento dei pompieri cittadini;

                                        che i vigili del fuoco, giunti in forze sul luogo del sinistro, hanno spento piuttosto velocemente le fiamme in cucina, mentre il fuoco, propagatosi rapidamente ai piani superiori attraverso la condotta di aspirazione della cappa della cucina spingendosi all’interno dei muri e dei soffitti tecnici ed interessando diverse solette sino a raggiungere il tetto dello stabile, è stato domato unicamente verso le 17:00;

                                        che l’incendio ha provocato ingenti danni materiali, in particolare alla struttura in prossimità della zona attraversata dal canale di ventilazione, il cedimento di parte dei pavimenti in legno, nonché il danneggiamento di una zona estesa del tetto del caseggiato e dell’intera impiantistica dello stesso;

                                        che i danni maggiori sono stati riscontrati principalmente all’interno della cucina ed in corrispondenza dei piani superiori affittati all’istituto bancario LESA 8;

                                        che gli altri locatari del complesso di immobili hanno subito i danni provocati dalla messa fuori uso dell’impiantistica, dal fumo, dall’intervento dei pompieri e dall’interruzione della loro attività commerciale;

                                        che nel corso dello spegnimento un cuoco ed un pompiere hanno subito una lieve intossicazione, mentre un altro vigile del fuoco si è procurato una forte distorsione alla caviglia sinistra;

                                        che, in base ai rilievi della polizia scientifica, l’incendio ha avuto origine nella cucina dell’esercizio pubblico in questione, precisamente nella zona di congiunzione tra la cappa di aspirazione dei fornelli a gas ed il canale di aspirazione che convoglia i vapori sino al comignolo collocato sul tetto;

                                        che le fiamme si sono sviluppate sia all’interno sia all’esterno del canale di aspirazione provocando ingenti danni al vano tecnico nel quale era installato, alle solette dei piani superiori ed al tetto;

                                        che nel punto di congiunzione tra la cappa ed il canale orizzontale di aspirazione si inseriva il condotto di evacuazione dei vapori del forno elettrico, i quali hanno infiammato i residui oleosi depositatisi all’interno del canale, dando così origine all’incendio;

                                        che, dagli accertamenti esperiti dalla polizia, è altresì emerso che, contrariamente alle vigenti prescrizioni antincendio, il condotto di evacuazione dei vapori del forno era stato raccordato al canale di aspirazione della cucina, il quale, a sua volta, era inserito all’interno di un vano tecnico, rivestito in cartongesso, privo di adeguati elementi tagliafuoco su tutta la sua lunghezza e di appropriate isolazioni contro il fuoco;

                                        che detto canale era inoltre sprovvisto delle necessarie aperture per la pulizia e non aveva subito una regolare pulizia dalla sua posa nel 2001;

                                        che, in virtù di un accordo tacito, ogni sei mesi la ditta __________, __________, effettuava la piccola manutenzione dell’impianto di ventilazione, limitatamente alla cappa ed al motore di ventilazione, esclusa la pulizia della condotta di aspirazione;

                                        che, sulla scorta di quanto precede, il Procuratore Pubblico con il decreto d’accusa in esame ha ritenuto il prevenuto colpevole di incendio colposo, per avere, in veste di gestore del citato ristorante, negligentemente trascurato la manutenzione dell’impianto d’aerazione delle cucine dell’esercizio pubblico, segnatamente per aver omesso di far effettuare la pulizia regolare del canale d’aerazione dopo il 2001 (data di messa in funzione dell’impianto), così che ne è scaturito l’incendio sia all’esterno sia all’interno di detto canale, propagatosi poi al resto dello stabile nel quale erano ubicate altre attività commerciali e d’ufficio;

                                        che la pubblica accusa ha proposto la condanna dell’imputato ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna, corrispondenti complessivamente a fr. 6’000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di una multa di fr. 1’000.--, nonché della tassa e delle spese di giustizia di complessivi fr. 600.--;

                                        che, giusta l’art. 222 cpv. 1 CPS, chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006). Stessa pena è prevista se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone, art. 222 cpv. 2 CPS (nel vecchio diritto era prevista solo la detenzione;

                                        che, dal profilo oggettivo, è necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere spento da chi l’ha cagionato, deve essere la causa naturale e adeguata del medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati);

                                        che, dal profilo soggettivo, il reato è adempito se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere cosciente o incosciente.

                                        che, secondo l’art. 12 cpv. 3 CPS (corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCPS), agisce per negligenza colui che, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente sia personalmente in grado, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e che può essere da lui soggettivamente pretesa, di prevedere, se non proprio l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo dell’evento stesso quale conseguenza della sua azione o omissione (Rep 1998, pag. 397 segg. e riferimenti ivi citati);

                                        che, per poter affermare che l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico (Bernard Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 35);

                                        che la perizia di parte, allestita dall’ing. __________, come pure l’istruttoria dibattimentale, hanno permesso di appurare un intreccio di mancanze non attribuibili all’imputato;

                                        che, in effetti, il perito ha innanzitutto confermato la violazione di diverse disposizioni legali e l’inosservanza delle varie fasi di verifica (attestato di conformità antincendio, collaudo funzionale degli impianti, omologazione componenti e parti d’opera, certificazione lavori, collaudo antincendio da parte di un tecnico riconosciuto);

                                        che, in secondo luogo, la ditta esecutrice dei lavori di installazione, ora fallita, riteneva che l’impianto di ventilazione fosse stato posato a regola d’arte e nel rispetto delle vigenti norme di polizia del fuoco, malgrado siano stati riscontrati numerosi difetti e mancanze (raccordo del condotto dei vapori/fumi del forno elettrico al canale di aspirazione della cucina, assenza delle necessarie aperture per la pulizia, installazione del canale di ventilazione in un vano non correttamente compartimentato ed isolato dal resto dell’edificio, locale tecnico sul tetto non incombustibile e non correttamente compartimentato, lavori non certificati e collaudi non eseguiti);

                                        che, in terzo luogo, il progettista incaricato della progettazione e della supervisione dell’impianto di ventilazione, e almeno fino a quando non vi ha rinunciato, del collaudo antincendio dei lavori, non ha evidenziato le mancanze ed i difetti di cui sopra, ad eccezione del locale tecnico sul tetto;

                                        che, in quarto luogo, la ditta incaricata della manutenzione ha sostenuto di non essersi mai occupata della pulizia del canale di ventilazione poiché non rientrava nei suoi compiti e non era attrezzata per farlo, malgrado dalle dichiarazioni del suo rappresentante e dai rapporti di lavoro si evinca che si occupasse della manutenzione dell’impianto di ventilazione nel suo insieme;

                                        che, oltretutto, il rappresentante di quest’ultima ditta non pare aver chiaramente avvertito il gestore dell’importanza di eseguire la necessaria pulizia del canale per scongiurare un serio pericolo d’incendio. Ciò a maggior ragione se si considera che l’innesco di un possibile incendio era stato favorito dal raccordo del canale di aspirazione della cucina al forno elettrico, intervento a cui aveva partecipato in qualità di montatore quando era alle dipendenze della ditta installatrice su indicazione del progettista;

                                        che, infine, il proprietario/gestore non ha fatto eseguire la necessaria pulizia del canale di aspirazione della cucina, credendo che i lavori effettuati dalla ditta di manutenzione fossero sufficienti;

                                        che il perito, sentito al dibattimento, ha specificato che i residui oleosi depositatisi all’interno del canale di aspirazione della cucina hanno costituito il carico d’incendio, ma lo scoppio dello stesso è dovuto al loro surriscaldamento da ricondurre ai vapori/fumi caldi provenienti dal forno elettrico. A suo avviso, se non ci fosse stato l’innesco del tubo del forno con quello della cappa della cucina, ossia se l’impianto fosse stato eseguito a norma, il rischio d’incendio sarebbe stato molto minore e di sicuro non si sarebbe sviluppato in quel momento ed in quello stato di fatto, ma eventualmente anni dopo. Inoltre il rischio incendio e l’ampiezza dei danni sarebbero stati molto inferiori senza le mancanze e difetti precedentemente descritti;

                                        che tali circostanze costituiscono indubitabilmente un’interruzione del nesso di causalità tra la mancata pulizia del canale di ventilazione dai residui oleosi e lo sprigionarsi delle fiamme, ciò che basta per scagionare l’imputato dal reato ascrittogli;

                                        che, a titolo abbondanziale, trattandosi di un reato per omissione, non è stato provato che egli avesse una posizione di garante, ossia che avesse all’interno dell’esercizio pubblico un potere decisionale determinante. L’attività eccedente la ristorazione (gestione personale e comande) competeva infatti all’amministratore unico della LESA 1 e non all’accusato, il quale peraltro non dispone nemmeno della patente di gerente;

                                        che, infine, può essere riconosciuta all’imputato, come pure al proprietario dello stabile, la buona fede. Dai bollettini e dalle fatture della ditta di manutenzione nei quali sono state utilizzate formulazioni generiche, non è infatti chiaramente evincibile che nei loro interventi non fosse compresa anche la pulizia del canale di ventilazione;

                                        che pertanto il signor ACCU 1 deve essere prosciolto dall’accusa di incendio colposo;

                                        che l’esito del procedimento impone di addebitare gli oneri allo Stato;

Per questi motivi,

visti                                   gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 202/2007 del 19 febbraio 2007;

carica                               la tassa e le spese di giustizia allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

              Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e intimazione a:                 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio della difesa contro gli incendi, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       700.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       100.00       testi                      

                                        fr.                     1000.00       totale

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