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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.05.2008 10.2007.439

27 maggio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·837 parole·~4 min·5

Riassunto

Lanciare, dopo un diverbio, un tubo di ferro contro l'avversario, colpendolo al ginocchio, provocandogli così un danno al corpo; legittima difesa discolpante

Testo integrale

Incarto n. 10.2007.439 DA 3552/2007

Bellinzona 27 maggio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, a __________, il 21 settembre 2007, al termine di un diverbio, lanciandogli contro un tubo di ferro che teneva nell’abitacolo del proprio veicolo colpendolo ad un ginocchio, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 come attestato da certificato medico in atti;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 ottobre 2007 n. 3552/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 960.-- (novecentosessanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 60.-- (sessanta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  Ordina la confisca e la distruzione, cresciuto in giudicato il presente decreto, di 1 tubo di ferro con impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm. 76, diametro mm. 30, sequestrato dalla Polizia al momento dell’intervento (art. 69 cpv. 2 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2007 dell’accusato;

indetto                               il dibattimento 27 maggio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il completo proscioglimento del suo assistito, rilevato come egli abbia agito per legittima difesa nei confronti di un’imminente aggressione fisica, senza eccedere in alcun modo i limiti imposti dalla proporzionalità. Di riflesso postula l’assunzione di tasse e spese da parte dello Stato e rivendica il riconoscimento di congrue ripetibili;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        1.1.  Può essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?

                                        2.    Quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di un tubo di ferro con impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm 76, diametro mm 30 sequestratogli dalla Polizia?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 15, 16, 42, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        lesioni semplici, commesse agendo per eccesso di legittima difesa, art. 123 cifra 1 CPS e 16 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3552/2007 del 25 ottobre 2007;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 610.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

ordina                              la confisca e la distruzione di un tubo di ferro con impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm 76, diametro mm 30, sequestratogli dalla Polizia (art. 69 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio Reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         60.00       testi                      

                                        fr.                      610.00       totale

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