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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.09.2008 10.2007.430

16 settembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·800 parole·~4 min·5

Riassunto

Vendere, in qualità di gestore di un EP, parte del mobilio sapendo che era ancora di proprietà di un terzo

Testo integrale

Incarto n. 10.2007.430 DA 3054/2007

Bellinzona 16 settembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1  ,

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita,

                                        per avere, quale gestore del locale pubblico “__________” di __________, a scopo di indebito profitto, venduto a __________ per la somma di fr. 2’743.80, come da ricevuta dell’11 gennaio 2005, parte del mobilio del citato locale, di un valore imprecisato, sapendo che era ancora di proprietà di CIVI 1, come risultava dal contratto di compravendita del 7 novembre 2003;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 settembre 2007 n. 3054/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 ottobre 2007 dalla parte civile limitatamente al dispositivo n. 3;

indetto                               il dibattimento 16 settembre 2008, al quale ha partecipato unicamente il patrocinatore della parte civile, mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’11 giugno 2008, non è comparso, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

preso atto                          che l’opposizione riguarda unicamente il punto n. 3 del dispositivo del decreto d’accusa n. 3054/2007 del 24 settembre 2007;

accertata                           pertanto la crescita in giudicato del suddetto decreto d'accusa, ad eccezione del punto n. 3;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale si riconferma nelle pretese indicate nel suo allegato scritto del 3 settembre 2008, precisando che al suo cliente non sono mai stati restituiti i mobili sottratti e nemmeno gli è stata pagata un’indennità;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con istanza del 3 settembre 2008?

                                        2.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 138 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 4’982.65 a titolo di risarcimento, rinviandola al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese (art. 266 e seg. CPP);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

dà atto                              che i dispositivi per i quali non è stata formulata opposizione, ossia:

                                        “la condanna di __________

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        …

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.”

                                        sono definitivi;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’arresto e dell’istruzione, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  100.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  200.00            totale

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