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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.05.2008 10.2007.420

21 maggio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·782 parole·~4 min·3

Riassunto

Perdere la padronanza di guida essendo in stato di ubriachezza (min. 2.04 - max. 2.30)

Testo integrale

Incarto n. 10.2007.420 DA 3243/2007

Bellinzona 21 maggio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di   1.    guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.04 - max. 2.30 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art.  91 cpv. 1 LCStr;

                                 2.    infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a destra, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando dapprima contro un cippo e la relativa segnaletica indi, rimbalzando sulla sua destra, contro il pilastro di uno stabile ivi esistente;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 8 ottobre 2007 n. 3243/2007 del che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

Ed inoltre                           4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2007;

indetto                               il dibattimento in data 21 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore ha comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i fatti addebitati al suo cliente e precisa che l’opposizione interposta al decreto d’accusa è essenzialmente motivata dalla commisurazione dell’aliquota giornaliera, siccome la proposta del PP non tiene conto dell’attuale situazione finanziaria dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di

                                    1.1 guida in stato di inattitudine;

                                    1.2 infrazione alle norme della circolazione

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                    2.  In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                    3.  L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

                                    4.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico;

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 4'800.-- (quattromilaottocento);

                                             §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 700.-- (settecento);

                                             §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                    fr.                            700.--         multa

                                    fr.                            200.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            300.--         spese giudiziarie

                                    fr.                         1'200.--         totale

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