Incarto n. 10.2007.414 DA 3363/2007
Bellinzona 26 maggio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto il veicolo agricolo __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.10.2005 per il periodo 1.01.2006 - 31.03.2006;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
2. circolazione con veicolo difettoso,
per aver condotto il veicolo a motore agricolo surriferito sapendo o dovendo sapere che non era conforme alle prescrizioni, essendo stato modificato così da permettere al motore di raggiungere una velocità superiore ai 30 Km/h. consentiti per quel genere di veicolo;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr in rel. con l'art. 29 LCStr, art. 18 OETV;
perseguito con decreto d’accusa del 15 ottobre 2007 n. 3363/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 200.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6'000.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007;
indetto il dibattimento in data 26 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore che chiede il proscioglimento dell’accusato, il quale non avrebbe commesso il fatto, subordinatamente in applicazione del principio “in dubio pro reo” e ancora più subordinatamente chiede una riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di
1.1 guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca;
1.2 circolazione con veicolo in stato difettoso
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 57, 93 cifra 2 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr, 86 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e di circolazione con veicolo difettoso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico.
Condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 180.-- (centottanta), per un totale di fr. 2'880.-- (duemilaottocentottanta);
§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 50.-- testi
fr. 950.-- totale