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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.06.2000 10.2007.411

23 giugno 2000·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,024 parole·~15 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2007.411 DA 3364/2007

Bellinzona 23 giugno 2000  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1; (difeso da: DI 1)  

prevenuto colpevole di    1.   grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l’autofurgone Iveco targato TI __________ mantenendo una distanza dall’antistante veicolo di circa 1 metro, effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra alla velocità di circa 90/95 Km/h, malgrado il vigente limite di 80 Km/h. In fase di rientro dal sorpasso, urtava poi lo specchietto retrovisore della vettura Smart targata __________ __________ condotta da LESA 2 che aveva sorpassato;

                                        fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 e 3 LCStr, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. b, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

prevenuto colpevole di    2.   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                        fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

                                        reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 ottobre 2007 n. 3364/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 260.00 (duecentosessenta) corrispondenti a complessivi fr. 11'700.00 (undicimilasettecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 (tre) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 500.00, tenuto conto delle sue condizioni economiche, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007;

indetto                               il dibattimento al 23 giugno 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 31 marzo 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'imputato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;

sentito                               il difensore, che chiede il proscioglimento dell’imputato e protesta la rifusione di un adeguato importo per ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di:

                              1.1.     grave infrazione alle norme della circolazione?

                              1.2.     inosservanza dei doveri in caso d’infortunio?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente e se sì a quali condizioni?

4.A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

                                 5.     Deve essere riconosciuta la rifusione delle ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                        in fatto e in diritto:

                                 1.     I fatti si sono realizzati il __________ alle ore 7.00 in territorio di __________, sul tratto autostradale che da Lugano porta a sud verso __________. C’era molto traffico quel giorno, oltre che la presenza di un cantiere, caratterizzato dalla soppressione della corsia d’emergenza, dalla percorrenza di veicoli in contromano e con la corsia di sorpasso ridotta a 2 metri di larghezza, così come si evince dalla planimetria agli atti istruttori (doc. 1).

                                         La velocità massima, stabilita a 80 km/h, era indicata dal cartello no 2.30. Altrettanto chiaramente demarcato era il cantiere, data la ripetuta presenza dei segnali di pericolo “lavori” no 1.1.4, muniti delle apposite indicazioni di completazione no 5.01 (250 m) e no 5.03 (3 km). Pure demarcata era la disposizione differente delle corsie tramite il posizionamento di due cartelli di tipo 4.77, anch’essi muniti dell’indicazione 1000 m e 500 m, oltre che il segnale (no 2.18) di larghezza massima della corsia di sorpasso di 2 metri. Stante la limitazione della larghezza della corsia e dato l’incrocio di autoveicoli in contromano, in quel tratto il sorpasso era vietato per gli autocarri, così come indicava il cartello (no 2.45) posizionato due volte.

                                 2.     Quella mattina LESA 2 circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso nella zona di cantiere con una piccola autovettura (una Smart con targhe __________) ad una velocità dichiarata di circa 80 km/h. È a questo punto che è sopraggiunto ACCU 1 con un autofurgone di tipo “Iveco Daily”.

                                        Interrogato dalla Polizia cantonale il conducente della Smart ha asserito sotto giuramento quanto segue: “…dietro alla mia vettura circolava un utente con un autocarro. Lo stesso si trovava ad una distanza di circa 1 metro dal mio veicolo. Improvvisamente l’utente con l’autocarro iniziava a sorpassare la mia vettura sulla destra e al momento del rientro sulla sinistra andava ad urtare e danneggiare lo specchietto destro. Dopo il danno subito l’utente con l’autocarro targato TI __________ proseguiva verso sud ad una velocità eccessiva in zona cantiere di circa 90/95 km/h durante il sorpasso”. Uno scenario ed un atteggiamento sicuramente non esemplari.

                                         Dal canto suo ACCU 1 ha però contestato la versione dei fatti fornita dalla parte lesa ed ha unicamente ammesso di avere percorso quel tratto di strada all’ora dei fatti: ad un certo punto è incappato nel veicolo del LESA 2 nella zona di cantiere. Tutto tranquillo fino a quel momento, visto che, così come dichiarato dall’accusato “il veicolo Smart con targhe __________ viaggiava più o meno alla medesima velocità…”, che era, come detto poc’anzi, quella massima permessa di 80 km/h.

                                 3.     I problemi fra i due automobilisti sono sorti immediatamente dopo i fatti di cui al capoverso precedente. ACCU 1 voleva proseguire, ma il LESA 2 non si è spostato sulla corsia di destra.  L’accusato con il suo furgone si è quindi avvicinato al veicolo __________ ed ha azionato i fari alti. Nulla di fatto però. La Smart è rimasta nella sua posizione. Secondo il conducente accusato, il veicolo __________ avrebbe a questo punto bruscamente frenato, per cui, “onde evitare di tamponarlo” (doc. 22), l’unica possibilità che aveva era quella di spostarsi sulla destra, per immettersi in una “corrente” di traffico “a cerniera”: un “flusso” che lo ha in seguito portato davanti alla Smart. Così come ha riferito al dibattimento.

                                         Secondo ACCU 1 lo stile di guida da lui adottato sarebbe da ritenere perfettamente compatibile alle circostanze, ritenuto che, quella mattina, in quel luogo vi era traffico intenso e che, nel tratto (più stretto) del cantiere, i veicoli scorrevano in parallelo: solo spostandosi sulla destra si poteva evitare il pericolo LESA 2 e garantire al traffico la necessaria “fluidità” (per usare la terminologia dell’accusato). Egli avrebbe, stando alla sua versione dei fatti, effettuato due manovre distinte e lecite: con la prima si è scansato a destra, mentre invece con la seconda ha seguito il flusso di traffico sulla corsia di destra che lo ha portato davanti alla parte lesa.

                                 4.     Al proposito va subito osservato che la versione fornita dal ACCU 1, riferita alla guida inadeguata del LESA 2 non può essere presa in considerazione già solo per il fatto che non vi è stata opposizione sulle fasi predibattimentali (e quindi nemmeno sulla versione dei fatti data dalla parte lesa). In ogni caso, la tesi difensiva addotta dall’accusato, è da ritenere comunque poco credibile, ritenuto che è assolutamente improbabile che il conducente __________ abbia frenato quando un furgone di dimensioni nettamente superiori al suo veicolo lo stava tallonando da tergo a pochissimi metri di distanza ed a 80 km/h.

                                         Si può eventualmente supporre che il LESA 2 abbia a quel momento leggermente rallentato o che (forse) abbia sfiorato il pedale del freno accendendo così i fari posteriori di stop del suo veicolo e che lo ha fatto nell’ottica di distogliere il ACCU 1 da una guida a tal punto irruente, da creare serio pericolo alla sua incolumità. In ogni caso, anche se così fosse, ACCU 1 avrebbe comunque dovuto rimanere dietro alla Smart, mantenendo le distanze di sicurezza, ritenuto che entrambi stavano procedendo alla velocità massima consentita e tali forzature nel traffico non possono essere tollerate. E ciò per i motivi indicati al punto 5.

                                 5.     In generale, va detto che l’atteggiamento assunto dall’accusato è da considerare assolutamente incompatibile con la normativa stradale, che, al suo corollario principale (art. 26 LCStr) impone agli automobilisti il rispetto costante di un dovere di cautela e  prudenza. Non si può di certo ritenere che, così facendo, il conducente del furgone Iveco abbia ossequiato questo obbligo, in quanto, tallonando la Smart in una zona sensibile come un cantiere, in un momento di traffico intenso, a quell’ora, ad una velocità di 80 km/h e con un veicolo di medio-grosse dimensioni, per poi proseguire più velocemente sulla destra, ha sicuramente messo in serio pericolo la sicurezza del traffico e dei terzi.

                                         Il comportamento assunto dal ACCU 1, contrariamente a quanto da lui dichiarato, è da definire azzardato, aggressivo e quindi inaccettabile, che non è solo vietato dalla citata disposizione generale sulla sicurezza stradale, ma anche dalle normative specifiche sulle distanze di sicurezza (art. 34 LCStr e 12 ONC), sull’uso dei dispositivi di segnalazione luminosa (art. 40 LCStr e 29 ONC) e sui sorpassi, che sono da effettuare esclusivamente sul lato sinistro della carreggiata (art. 35 LCStr e 10 ONC). L’agire dell’accusato non si concilia di certo con gli imposti doveri di cautela e prudenza, ritenuto che il giorno dei fatti non si poteva nemmeno escludere la presenza di operai al lavoro su quel cantiere. Ecco nello specifico i doveri violati.

                               5.1     Come sopra spiegato, ACCU 1, senza valido motivo giustificativo, ritenuto che la Smart viaggiava ad una velocità commisurata alle circostanze, si è posizionato con il suo furgone ad una distanza ravvicinata dalla piccola automobile che lo precedeva: 1 metro (secondo la parte lesa), 4 o 5 metri  (secondo quanto dichiarato dall’accusato al Procuratore pubblico), 3 o 4 metri (secondo quanto da lui asserito al dibattimento).

                                         Le regole sulle distanze fra gli autoveicoli impongono di mantenere uno spazio sufficiente tra un’auto e l’altra, per permettere di fermarsi per tempo in caso di pericolo o nel caso in cui il conducente che precede freni improvvisamente (art. 34 LCstr e 12 ONC). Ad una velocità di 80 Km/h in condizioni di stradali normali occorre rispettare una distanza di almeno 72 metri (cfr. Manuale Svizzero delle norme di circolazione edito dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, ed. 2001, R.43). Tale assunto impone di considerare perlomeno temeraria la posizione mantenuta dall’accusato nei confronti del LESA 2, che lo stava praticamente tallonando.

                               5.2     Ritenuto che la Smart non lasciava libero il passaggio al furgone guidato dall’accusato, quest’ultimo ha azionato i fari alti (bilux): anche in questo caso ha violato la normativa stradale, considerato che gli avvisatori ottici non possono essere utilizzati per “chiedere strada”, bensì unicamente per illuminare il campo visivo o per essere visti dagli altri utenti. Anche questo atteggiamento è quindi da definire deprecabile.

                                        In eseguito, come verrà spiegato più avanti ai punti 5.3. e 5.4., l’imputato ha messo in atto un vero e proprio pericoloso sorpasso. È infatti da considerare infondata la tesi sulle “due manovre distinte”, ritenuto che i fatti si sono realizzati in un corto tratto di strada e che l’istruttoria ha dimostrato una dinamica ben differente rispetto a quella descritta dall’accusato. A dire il vero poi le manovre effettuate, quand’anche le si volessero separare, non sono state due ma piuttosto tre, ritenuto che l’accusato ha omesso di rilevare che, dopo avere “beneficiato” del flusso di traffico a destra, egli ha riconquistato la corsia di sinistra.

                              5.3.     Sul cambiamento di corsia, va detto che, contrariamente a quanto ritenuto dall’accusato, sulle strade con più corsie il sorpasso è unicamente ammissibile se effettuato a sinistra (art. 34 LCStr e art. 36 ONC). E ciò anche nel caso in cui il veicolo che precede non libera la corsia (cfr. bussy-rusconi, CS CR Commentaire, pag. 817, n. 4.2.1). È vero che, eccezionalmente, la legge concede agli automobilisti (anche in autostrada) la possibilità di viaggiare più velocemente sulla corsia di destra. L’accusato ignora però che, anche in queste circostanze, il “sorpasso” resta comunque vietato e che, sulla destra, è unicamente ammissibile il “passaggio” quando vi sono veicoli che procedono in file parallele (art. 44 LCStr e art. 8 cpv. 3 ONC).

                                         Nel caso concreto, lo si ricorda, l’accusato ha iniziato la scena sulla corsia di sinistra biluxando la Smart, da una distanza ravvicinata mentre si procedeva a 80 km/h; non ottenendo la reazione voluta, dopo avere appurato “che la corsia di destra era libera” si è spostato, per poi portarsi in posizione avanzata. Così facendo non si è quindi di certo limitato a transitare accanto alla Smart, ma ha messo in atto un vera e propria manovra di sorpasso sulla destra, espressamente. Al proposito va osservato poi che, al momento del superamento, la corsia di destra “era libera”, ciò che, contrariamente a quanto asserito non vi era nemmeno un caso di circolazione in file parallele, così come prevede l’art. 8 cpv. 3 ONC.

                               5.4     Per completezza va oltremodo osservato che in quel luogo, il passaggio a destra sarebbe comunque da considerare vietato, ritenuto che la carreggiata non era sufficiente larga, così come richiede la dottrina in caso d’applicazione dell’art. 8 ONC (la corsia di sorpasso era di soli 2 m: cfr. bussy-rusconi, op. cit., pag. 455, n. 4.2.3 ad b). Inoltre, l’accusato era al volante di un furgone, e quindi di un veicolo meno sicuro, meno controllabile in caso d’imprevisti e con una massa ed un volume superiori allo standard, ciò che impone a chi lo guida un uso ancora più cauto e giudizioso.

                                 6.     Non può invece essere confermata la proposta d’accusa riferita al fatto che il ACCU 1 avrebbe provocato una collisione fra il suo veicolo e la Smart all’altezza del retrovisore di quest’ultima e per avere in seguito abbandonato il luogo dell'incidente senza osservare i doveri impostigli dalla legge. Al proposito non vi sono in effetti prove sufficientemente concordanti e concludenti: agli atti di causa vi sono o infatti unicamente le dichiarazioni del conducente __________ e le osservazioni fatte dalla Polizia Cantonale secondo cui “l’altezza del ponte del furgone” “corrisponde all’altezza dello specchietto”. Da parte del conducente LESA 2, contrariamente a quanto da lui  preannunciato nel suo verbale d’interrogatorio, non sono mai state spedite le fotografie riferite asserito pregiudizio. Inoltre, ancorché effettuato 2 giorni dopo i fatti, il controllo della parte posteriore sinistra del veicolo dell’accusato, non ha permesso di riscontrare danni o segni di collisione. Queste circostanze impediscono di ritenere che il reato d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio sia stato consumato.

                                 7.     ACCU 1 va quindi condannato unicamente per quanto attiene all’ipotesi di reato di cui al punto 1 del decreto d’accusa. La pena va commisurata tenuto conto anche dei suoi precedenti in ambito di circolazione stradale. Le tasse e le spese sono poste a carico dell’accusato e non si assegnano ripetibili, ritenuto che, stante la (non ingente) difficoltà della pratica e l’assenza del procuratore pubblico al dibattimento, la presenza del difensore non può essere definita necessaria.

Per questi motivi,

visti                                   gli artt. 90 cifra 2 LCStr (in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 e 3 LCStr., 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. b, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC), 92 cpv. 1 LCStr (in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr); 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1:

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr, per avere, a __________ (autostrada A2, il __________), violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l’autofurgone Iveco targato TI __________ mantenendo una distanza dall’antistante veicolo nettamente inferiore a quella prescritta dalle norme sulla circolazione stradale (al massimo 5 m), effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra del veicolo Smart targato __________ condotto da LESA 2;

e lo proscioglie                dall’accusa di inosservanza dfei doveri in caso d’infortunio, ex art. 92 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3364/2007 del 15.10.2007;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 210.00 (duecentodieci), per un totale di fr. 3'150.00 (tremilacentocinquanta);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.     alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

                                  §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                 3.     al pagamento di ½ delle tasse e spese giudiziarie, di complessivi fr. 400.00, oltre a fr. 600.00 per la motivazione della presente sentenza.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

              Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio Giuridico della circolazione, Camorino,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                                                La segretaria:

Distinta spese                    a carico di __________

                                        fr.                                        500.00                                 multa

                                        fr.                                        700.00                                 tassa di giustizia

                                        fr.                                        100.00                                 spese giudiziarie

                                        fr.                                       1’300.00                              totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                                        100.00                                 tassa di giustizia

                                        fr.                                        100.00                                 spese giudiziarie

                                        fr.                                       200.00                                 totale

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