Incarto n. 10.2007.400 DA 3011/2007
Bellinzona 30 giugno 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 17 settembre 2007 n. 3011/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-- (mille) - (art. 34 e segg. CPS). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.-- ritenuto caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2007;
indetto il dibattimento 30 giugno 2008, al quale hanno preso parte il prevenuto e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, DI 1, Bellinzona, per la sua arringa, il quale rileva in primo luogo che, al momento del cozzo con il cippo di demarcazione e successivamente, il suo patrocinato non ha invaso la corsia opposta e che, quando il suo assistito ha evocato di fronte all’agente della polizia cantonale un colpo di sonno, intendeva unicamente formulare un’ipotesi, e non affermare un’assoluta certezza sul suo stato al momento della guida. In ultima analisi, ancora in quella sede l’accusato suggeriva un possibile problema di adattamento al fuso orario in relazione al volo intercontinentale di rientro dall’Indonesia, da lui affrontato una settimana prima del sinistro. In seconda battuta, ACCU 1, soggiunge il patrocinatore, aveva riservato al totale riposo i giorni precedenti l’episodio incriminato e, durante la sera del 16 marzo 2007, il prevenuto non era per nulla stanco, non aveva bevuto e non era rincasato tardi da Mendrisio, dove si era recato da amici per un cena. A ben vedere, nella fattispecie, la distrazione in cui è incorso l’imputato, è la conseguenza di un evento improvviso ben diverso dal classico colpo di sonno. E al riguardo, il difensore avanza l’ipotesi che la disattenzione, davvero semplice, sarebbe dipesa da un incompleto adattamento al fuso orario. In queste circostanze, non vi sarebbe una condotta negligente del suo assistito e i due capi di imputazione verrebbero così a cadere per assenza dei presupposti soggettivi. In sintesi, il difensore perora il proscioglimento da entrambe le ipotesi accusatorie proposte dal Procuratore pubblico;
sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione finale (art. 252 CPP), il quale dichiara di rimettersi a quanto affermato dal suo patrocinatore. La dimensione casellario giuridico è una questione che lo preoccupa, non solo per la procedura di naturalizzazione, ma anche a livello professionale: la gente è frettolosa nel valutare simili dati. Ed è ciò che lo disturba particolarmente. Altrimenti, reputa di non essere stato negligente e di non aver avuto elementi per poter anticipare quanto successo; non è stato irresponsabile e vuole evitare un’iscrizione a casellario giudiziale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, , autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine,
per avere,
a __________,
condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza?
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per avere,
a __________,
circolando nello stato psico-fisico riferito al p.to 1.1, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti?
2. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106 CP; art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine,
per avere,
a __________,
condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere,
a __________,
circolando nello stato psico-fisico riferito al p.to 1, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (settecento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale