Incarto n. 10.2007.396 DA 2972/2007
Bellinzona 5 maggio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all’entrata illegale),
per avere, a __________ in data __________, favorito l’entrata illegale in Svizzera del sedicente cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione, prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine verde a __________ in zona “__________”, ove fu controllato dalle guardie di confine;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 17 settembre 2007 n. 2972/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 240.00 (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.00 (trenta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1° ottobre 2007;
indetto il dibattimento 5 maggio 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore; il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 11 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto dell’incidente procedurale sollevato dal difensore all’inizio dell’interrogatorio dell’imputato, con il quale egli postula l’annullamento dell’ordinanza del 05.03.2008 e l’accoglimento dell’opposizione all’uso dibattimentale degli atti dell’istruzione formale. I motivi: innanzitutto, il giudice non può accogliere o respingere l’opposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP, ma può solo prenderne atto; secondariamente, un’opposizione non deve essere motivata, come peraltro sostenuto dal legislatore nei lavori parlamentari; il difensore aggiunge infine che la ragione dell’opposizione dimorava nel fatto che egli non era patrocinato da un avvocato in fase predibattimentale, e che il signor __________ ora non può più essere sentito siccome espulso;
posto a giudizio il seguente quesito:
1. L’opposizione proposta dalla patrocinatrice dell’accusato in sede di dibattimento deve essere ammessa?
2. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
il Giudice pronuncia 1. L’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale è respinta, perché l’imputato si è limitato a formulare un’opposizione generica, senza dolersi di vizi procedurali o addurre ragioni plausibili attinenti a specifici atti istruttori. Rilevisi che laddove la sua opposizione si riferiva alla testimonianza resa dal sedicente __________, l’imputato avrebbe potuto e dovuto premurarsi di richiederne una nuova audizione in contraddittorio, ciò che invece non ha fatto. Per quanto attiene al proprio interrogatorio, l’imputato non indica per quali motivi lo stesso non debba poter essere usato in sede dibattimentale non avendo al riguardo lamentato qualsivoglia vizio procedurale.
2. Sugli oneri processuali relativi all’incidente sollevato, il giudice si detertminerà in un con la pronuncia sull’opposizione al decreto di accusa in narrativa.
Proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
Sentito il difensore, DI 1, __________, la quale, dopo aver riconfermato l’incidente processuale sollevato prima dell’inizio dell’interrogatorio dell’accusato, si esprime sulle difficoltà che il suo cliente ha incontrato al momento di sottoscrivere il verbale di interrogatorio redatto dalla polizia, sottolineando, senza voler muovere critiche al verbale in sé, che, a volte, all’agente di polizia può capitare di interpretare in modo infedele quanto asserito da una persona che non è di lingua madre italiana. In merito ai fatti imputati all’indiziato, la patrocinatrice sostiene che il suo assistito credeva che il signor __________ potesse rientrare in Svizzera e fosse autorizzato a rimanervi, che egli non sapeva da dove fosse entrato l’amico e che aveva attraversato la dogana a piedi. Inoltre, l’imputato ha agito senza scopo di lucro e ha fatto benzina a sue spese. L’avvocato afferma in conclusione che non vi sono prove a sostegno dell’intenzionalità del prevenuto (per cui occorre applicare il principio in dubio pro reo), che un’eventuale negligenza non sarebbe punibile e, in via subordinata, che il prevenuto andrebbe assolto in applicazione dell’art. 21 CP, o in via del tutto subordinata, dell’art. 52 CP. Protesta da ultimo fr. 2720.- di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma di non sapere che il servizio da lui offerto era illegale e chiede di essere scagionato da tale imputazione, che per lui configura una macchia che lo disturba da sempre;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all’entrata illegale),
per avere, a __________ in data __________, favorito l’entrata illegale in Svizzera del sedicente cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione, prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine verde a __________ in zona “__________”, ove fu controllato dalle guardie di confine?
2. Trattasi di un caso di lieve entità ex art. 116 cpv. 2 LStr?
3. È applicabile l’art. 52 CP?
4. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena gli deve essere inflitta?
5. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
6. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS e 116 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (facilitazione dell’entrata illegale), art. 116 cpv. 2 LStr,
per avere, a __________ in data __________, favorito l’entrata illegale in Svizzera del sedicente cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione, prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine verde a __________ in zona “__________”, ove fu controllato dalle guardie di confine;
condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (trecentocinquanta).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale