Incarto n. 10.2007.394 DA 3067/2007
Bellinzona 16 giugno 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: Avv. DI 1,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.41 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 1.68 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. circolazione malgrado la revoca,
per aver condotto la vettura Peugeot targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata dalla polizia in data __________;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr in rel. con l’art. 54 cpv. 4 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3067/2007 di data 24 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 7'200.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti daL Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 luglio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 4 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede che l’accusato vada esente da ogni pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine?
1.2. circolazione malgrado revoca?
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. Dev’essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni decretata dal Ministero pubblico il __________?
4. A chi vanno caricate e tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 95 cifra 2 a LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LStr;
e dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione malgrado la revoca, ex art. 95 cifra 2 a LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3067/2007 del 24 settembre 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 1'200.00 (milleduecento);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento di 1/3 delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 630.00.
carica 2/3 delle tasse e spese giudiziarie allo Stato.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 83.35 tassa di giustizia
fr. 116.65 spese giudiziarie
fr. 10.00 testi
fr. 610.00 totale
a carico dello Stato,
fr. 166.65 tassa di giustizia
fr. 233.35 spese giudiziarie
fr. 20.00 testi
fr. 420.00 totale