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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.05.2008 10.2007.392

26 maggio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,061 parole·~5 min·4

Riassunto

Favorire il soggiorno illegale; ospitare illegalmente terze persone al proprio domicilio sapendo che spacciano cocaina; consumo personale di stupefacenti; viaggiare su mezzi pubblici senza il titolo di trasporto

Testo integrale

Incarto n. 10.2007.392 DA 3132/2007

Bellinzona 26 maggio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1.     infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),

                                        per avere, a Lugano nel periodo gennaio 2007 / 23 aprile 2007, favorito il soggiorno illegale di __________, privo di certificati validi di legittimazione, ospitandolo presso la sua abitazione;

                                 2.     complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,

                                        siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo gennaio 2007 / 23 aprile 2007, ospitato illegalmente presso il suo domicilio __________, consapevole del fatto che trafficasse cocaina quantificata in almeno 220 grammi;

                                 3.     contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed in altre località non meglio indicate, nel periodo dicembre 2006 / 23 aprile 2007, consumato personalmente almeno 5 grammi di cocaina e 150 grammi di marijuana;

                                 4.     ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto,

                                        per avere viaggiato utilizzando di mezzi della CIVI 1, senza essere titolare di un valido titolo di trasporto, e meglio:

4.1    in data 21.02.2007 sulla linea numero 3 in direzione Centro;

4.2    in data 21.06.2007 sulla linea numero 3 in direzione Capolinea;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 19 cifra 2, 19a LStup, 51 cpv. 1 LTP; richiamati gli art. 25 e 46 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3132/2007 di data 27 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 3'560.00 corrispondente a 90 aliquote da fr. 40.00, dedotta 1 aliquota per 1 giorno di carcere preventivo sofferto con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 89 giorni.

                                 2.     Alla multa di fr. 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni.

                                 3.     Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________ dell'importo di fr. 200.00 a titolo di risarcimento.

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

                                 5.     Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 giorni, decretata nei suoi confronti dal MP di Lugano il 16.02.2006.

                                 6.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento in data 26 maggio 2008, al quale è comparso personalmente l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 7 aprile 2009, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chide il proscioglimento dell’accusato dai capi di imputazione n. 1 e 2 del decreto d’accusa; in ogni caso chiede una riduzione della pena pecuniaria e se del caso la condanna ai lavori di pubblica utilità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di:

                               1.1     infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri/ Legge stranieri (aiuto al soggiorno illegale);

                               1.2     complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;

                               1.3     contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

                               1.4     Ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena e se la stessa deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

                                 3.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 16 febbraio 2006?

                                 4.     Deve essere confermato il versamento di fr. 200.-- a favore della parte civile a titolo di risarcimento?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS, 19 cifra 2, 19a LS, 51 cpv. 1 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3132/2007 del 27 settembre 2007.

Condanna                        ACCU 1

                                 1.     Al lavoro di pubblica utilità di 236 (duecentotrentasei) ore da effettuare, già dedotto un giorno di carcere preventivo sofferto.

                                  §     L’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliere di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.

                                 2.     Al versamento alla parte civile CIVI 1 , __________ di fr. 200.—a titolo di risarcimento.

                                 3.     Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

Non revoca                      il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 16.02.2006 (art. 46 cvp. 1 CP), ma ne prolunga il periodo di prova di due anni.

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei permessi, Bellinzona

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       200.--         spese giudiziarie

                                        fr.                      400.--         totale

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