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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.02.2008 10.2007.382

13 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·619 parole·~3 min·3

Riassunto

Redigere e affiggere ovunque manifesti pubblicitarii con frasi satiriche con evidenti riferimenti a persone del luogo

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2007.382 DA 2930/2007

Bellinzona 13 febbraio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, a __________, verso la fine del __________, redigendo e affiggendo ovunque un manifesto pubblicitario per il cenone di fine d’anno (recte per la festa della befana il 6 gennaio 2007) __________ contenente la frase “trancio di copertone Suzuki al taglio con salsa di tartufo femmina (Tar-tufa)”, riferendosi al danneggiamento delle coperture di un veicolo di tale marca, sapendo che per la comunità __________ ciò stava a indicare inequivocabilmente la famiglia di __________, denominata “Tufa” e in particolare la sua componente femminile, resa sospetta di condotta disonorevole e di danneggiamento LESA 1, moglie di __________;

                                        reato previsto dall’art. 173 CP;

fatti avvenuti                       fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2930/2007 di data 10 settembre 2007 del  che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quarantacinque), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 settembre 2007 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 13 febbraio 2008, al quale è comparsa l’accusata personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                       ACCU 1

                                        autrice colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2930/2007 del 10 settembre 2007.

condanna                         __________

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      400.00       totale

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