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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.07.2008 10.2007.34

15 luglio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,059 parole·~5 min·3

Riassunto

Invadere la corsia di contromano e urtare un motoveicolo, dichiarare il falso durante un'udienza

Testo integrale

Incarto n. 10.2007.34 DA 4747/2006

Bellinzona 15 luglio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di 1.    lesioni colpose,

                                        per avere, a __________ il __________ alle ore 17.55 circa, in via __________, circolando alla guida dell’automezzo __________ targato __________, trainante un rimorchio __________ targato __________, proveniente da __________ e diretto a __________, effettuando una manovra di sorpasso, provocato la caduta a terra di CIVI 2 (allora minorenne), che a bordo del motoveicolo __________ targato __________ proveniente da __________ e diretta a __________, stava procedendo nella stessa direzione di marcia, in particolare per avere, sorpassando con l’automezzo da lui condotto ed invadendo parzialmente la corsia di contromano su di un tratto contrassegnato dalla doppia linea di sicurezza, il motoveicolo condotto da CIVI 2 che circolava al centro della carreggiata nella stessa direzione di marcia, rientrando velocemente nella carreggiata destra a causa del forte traffico in senso inverso e della presenza di uno spartitraffico poco più avanti, urtato negligentemente con la fiancata destra dell’autocarro, lo specchietto retrovisore sinistro dello scooter facendolo sbandare, provocando così la caduta a terra sulla destra di CIVI 2 che riportava le lesioni meglio descritte nel certificato medico 14.03.2006 agli atti;

                                 2.    dichiarazione falsa di una parte in giudizio,

                                        per avere a __________ il __________, in occasione del suo interrogatorio formale presso la Pretura Sezione 2, nel contesto della causa civile a procedura di contratto di lavoro contro la CIVI 1 commercio vini, __________, suo ex-datore di lavoro, (incarti n. __________), dopo essere stato avvertito dal Segretario Assessore dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui poteva incorrere, fatto sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione costituente mezzo di prova, in particolare dichiarando di non avere ricevuto lo stipendio relativo al mese di febbraio 2003, contrariamente a quanto invece accertato in sede civile e penale sulla base delle dichiarazioni del teste __________ (verbale MP del 26.01.2006).

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 125 cpv. 1 e 306 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 dicembre 2006 n. 4747/2006 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta).

                                    3.       La parte civile CIVI 2, è rinviata al competente foro civile per le pretese di risarcimento.

                                    4.       La parte civile CIVI 1 commercio vini, __________, è rinviata al competente foro civile per le pretese di risarcimento.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dalla parte civile CIVI 2 in data 12 dicembre 2006, limitata al dispositivo n. 3 del decreto d’accusa in cui si rinvia la parte civile CIVI 2 al foro civile per le proprie pretese; viene inoltre postulata l’estensione dell’accusa al reato di danneggiamento (dello scooter);

indetto                               il pubblico dibattimento in data 15 luglio 2008, al quale sono presenti:

                                       l’accusato,

                                       la parte civile,

                                       la patrocinatrice della parte civile, PR 2,;

                                         il Procuratore pubblico con lettera 19 maggio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

dichiarato                          dalla parte civile di rinunciare alla domanda di prospettare all’accusato il reato di danneggiamento (dello scooter), ribadendo che l’opposizione si limita al rinvio al foro civile delle proprie pretese;

proceduto                          all’interrogatorio della parte civile e dell’accusato;

sentita                               la parola patrocinatrice della parte civile, la quale postula la condanna del condannato al pagamento dell’importo indicato nell’istanza di risarcimento 10 luglio 2008, e meglio di fr. 7'491.85 oltre accessori per il risarcimento del danno materiale, fr. 100'000.-- oltre accessori a titolo di torto morale, fr. 4'949.50 oltre accessori quale rifusione delle spese di patrocinio; chiede inoltre vengano assegnate ripetibili;

                                        per ultimo l'accusato, il quale chiede che le pretese della parte civile CIVI 2 vengano integralmente respinte;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile CIVI 2 e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 2.     Devono essere assegnate ripetibili alla parte civile CIVI 2 e se sì in quale misura?

                                 3.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 9 e segg., 94, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti,

dà atto                             che il decreto d’accusa DA 4747/2006/RI/BOR dell’11 dicembre 2006 è cresciuto in giudicato per quanto riguarda:

-    la condanna ai reati di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) e di dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 cpv. 1 CP);

-    la pena comminata;

-    il rinvio delle parti civili CIVI 1 commercio vini, __________, al competente foro civile per le pretese di risarcimento;

-    il giudizio sulle tasse e sulle spese;

condanna                         ACCU 1

                                        al risarcimento parziale a favore di CIVI 2, dei seguenti

                                        importi:

-        CHF           46.00             per partecipazione spese autolettiga

-        CHF          139.00            per partecipazione spese degenza presso l’OBV

-        CHF         1’456.60          per partecipazione spese mediche

-        CHF          200.00            per danneggiamento vestiti

-        CHF         2’370.00          per danneggiamento motoveicolo Piaggio

-        CHF         1'688.45           per spese di trasferta

-        CHF         3'744.50           per oneri di patrocinio

     CHF         9'644.55           totale

                                        alla rifusione a CIVI 2,.del torto morale, per la cui determinazione la parte civile è rinviata al competente foro civile (art. 94 cpv. 3 CPP);

non assegna                    ripetibili;

non assegna                    né tasse né spese per il presente giudizio;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

             Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e passaporti, Ufficio giuridico, Belinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

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