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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.08.2007 10.2007.317

6 agosto 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·425 parole·~2 min·5

Riassunto

Opposizione irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 10.2007.317 DA 2130/2007

Bellinzona 6 agosto 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1  

siccome

ritenuto colpevole di            circolazione senza assicurazione RC e senza licenza di condurre o nonostante la revoca;

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

reati previsti                        dagli art. 95 cifra 1 e  96 cifra 1 LCStr;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 2130/2007 di data 25 giugno 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

                                1.     Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) cadauna, corrispondenti a fr. 13'500.00 (tredicimilacinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                2.     Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

                                3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

vista                                 l'opposizione interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusato;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio il 25 giugno 2007 (cfr. act 3);

                                       che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 6 luglio 2007 (cfr. verifica postale);

                                       che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 23 luglio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

                                       che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 22 luglio 2007, ma inoltrata per posta A unicamente il 25 luglio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione allegata ad act 4), risulta pertanto tardiva;

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 4.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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