Incarto n. 10.2007.247 DA 1754/2007
Bellinzona 15 aprile 2008
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1, difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque,
per avere, nel corso del 2005 fino al mese di agosto, a __________, intenzionalmente, in quanto responsabile e titolare della società __________ membro del Consorzio __________ chiamato, su incarico della __________, a provvedere, con un proprio impianto, in corrispondenza del lotto __________ di __________ dei lavori di realizzazione del nuovo traforo ferroviario alpino (portale Sud Galleria di base del San Gottardo), al trattamento delle acque di scarico inquinate della galleria e delle acque residue delle istallazioni esterne (officina, impianto di calcestruzzo, installazione di lavaggio dei vagoni) del cantiere, procedendo ripetutamente alla diluizione delle acque in uscita dal proprio impianto di trattamento con acque di falda e con ciò violando i parametri legali (20 mg/l), rispettivamente eludendo i sistemi di controllo previsti allo scopo di rispettare i parametri legali per l'immissione di sostanze non disciolte (in specie sostanze fini sedimentabili) in un ricettore naturale (fiume Ticino), illecitamente e direttamente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 70 cpv. 1 in relazione con l’art. 6 LPAC e l’art. 6, nonché allegato 3.2 n. 1 cpv. 2 e n. 2 OPAc;
perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno 2007 n. 1754/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 7’800.-- (settemilaottocento), corrispondente a 20 aliquote da fr. 390.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2’000.-- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 aprile 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa, che teneva già conto delle eventuali corresponsabilità del committente, e della multa. A suo modo di vedere non esiste alcuna giustificazione che possa far ritenere legittimo quanto fatto dal prevenuto: né di natura contrattuale, preso atto che l’accordo tra le parti non prevedeva requisiti minimi di purezza dell’acqua in arrivo da cantiere, né di natura prettamente penale, quali ad esempio lo stato di necessità. In aggiunta, egli ha postulato la condanna dell’imputato al pagamento di un importo di fr. 24’000.-- a titolo di risarcimento ai sensi dell’art. 71 CPS;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, non essendo adempiti i presupposti del reato imputatogli. In primo luogo egli ha messo in evidenza come nella fattispecie non sia stata immessa nel fiume alcuna sostanza atta ad inquinarlo, art. 6 LPAc. In secondo luogo non è stato dimostrato il superamento dei limiti imposti dall’allegato 3.2. all’OPAc. L’espediente della diluizione è stato adottato per compensare i problemi di torbidità dell’acqua, non per diminuire le percentuali di sostanze non solubili in essa contenute. Di per sé la diluizione non rappresenta una violazione della legge ai sensi dell’art. 70 LPAc. Qualora comunque si dovesse giungere ad una conclusione contraria, non può essere negato al suo assistito di avere agito per negligenza. Abbondanzialmente ha osservato che l’imputato ha dovuto muoversi in una situazione d’emergenza, per cui devono essergli riconosciute le relative attenuanti. Da ultimo ha respinto con veemenza l’accusa formulata al suo assistito di aver operato a fini di lucro ed ha postulato la reiezione della richiesta di condanna al pagamento del presunto provento di reato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere condannato ad un risarcimento ex art. 71 CPS e, se sì, per quale ammontare?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Nell’ambito della costruzione della galleria di base del San Gottardo, demandata alla __________ (__________), è stata appaltata al Consorzio __________ - composto dalla __________, dalla __________ e dalla __________, ultimamente rilevata da __________ - la costruzione dell’impianto di Bodio di trattamento delle acque provenienti dal cantiere (lotto 503) la cui gestione è pure stata affidata allo stesso gruppo di imprese.
ACCU 1, ingegnere elettrotecnico diplomato al Tecnicum di Bienne, è presidente del consiglio di amministrazione nonché azionista di riferimento della __________, ditta capofila del Consorzio __________. Dal momento della messa in funzione del depuratore è stato lui ad occuparsene direttamente, lasciando agli organi direttivi delle altre ditte coinvolte un ruolo secondario. E’ stata la __________ a mettere a disposizione del Consorzio i 3 operai impiegati costantemente sul cantiere del lotto __________. E’ stato ACCU 1 ad occuparsi della supervisione regolare dell’attività, recandosi sul posto almeno una volta a settimana, ed a lui, come ammesso al dibattimento, sono da ricondurre le decisioni più importanti (cfr. suo verbale di interrogatorio 25 aprile 2006, pag. 2, AI n. 19, nonché lettera 15 marzo 2006 dell’avv. __________ al Ministero pubblico, AI n. 17).
2. Con scritto 11 ottobre 2005 l’Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) ha presentato denuncia penale nei confronti del Consorzio __________ per violazione degli articoli 70 ed eventualmente 71 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) con le seguenti motivazioni: “(…) Per la gestione dell’impianto di trattamento delle acque di __________, __________ ha dato mandato al Consorzio __________. Già da diverso tempo esisteva il sospetto che il Consorzio gestisse l’impianto di trattamento delle acque in modo irregolare. Questo sospetto si è consolidato in seguito a chiarimenti effettuati dalla direzione locale dei lavori e da __________.(…) Sulla base delle verifiche effettuate, si deve in particolare partire dal presupposto che il Consorzio __________, contrariamente a quanto previsto dall’allegato 3.2. cpv. 2 dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (RS.814.201) ha diluito l’acqua di scarico con l’aggiunta di acque sotterranee. Il Consorzio è in possesso di una concessione cantonale per il prelievo di acque sotterranee. Dalle verifiche è pure stato appurato che dalle acque sotterranee è stato prelevato un maggior volume d’acqua di quanto previsto dalla concessione rilasciata dal Cantone Ticino. Una denuncia in merito alla violazione della concessione, rispettivamente del maggior prelievo di acqua dal sottosuolo rientra nella competenza del Cantone.” (cfr. denuncia penale UFT dell’11 ottobre 2005, AI n. 1, pag. 2).
Esperite le necessarie indagini, il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha ritenuto sussistere gli elementi per decretare la condanna del prevenuto per infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, per avere, nel corso del 2005 sino al mese di agosto 2005, illecitamente introdotto nelle acque del fiume Ticino sostanze atte ad inquinarle procedendo ripetutamente alla diluizione delle acque in uscita dal proprio impianto di trattamento con acque di falda e con ciò violando i parametri legali che consentono l’immissione in un ricettore naturale di sostanze non disciolte per un massimo di 20 mg/l, art. 70 cpv. 1 LPAc, in relazione con l’art. 6 LPAc e l’art. 6 nonché l’allegato 3.2. n. 1 cpv. 2 e n. 2 OPAc.
3. La difesa ha eccepito il mancato adempimento della fattispecie penale prospettata, rilevando come anzitutto nel caso in esame non sia stata immessa nel fiume alcuna sostanza atta ad inquinarlo. Non vi sarebbe a suo modo di vedere alcuna prova diretta del superamento dei limiti di legge. La presenza di tensioattivi (detergenti) nelle acque provenienti dal cantiere falsava tutti i dati di misurazione della torbidità.
Inoltre, a suo modo di vedere, l’imputato ha agito in una situazione di emergenza poiché __________ ha fatto giungere al depuratore acque eccessivamente sporche e contenenti quantitativi di cemento impressionanti, che rendevano difficile il loro trattamento. Egli, procedendo alla diluizione con l’acqua di falda ha quindi agito nell’unica maniera ragionevole in quelle contingenze: non era certo ipotizzabile fermare tutto il cantiere in attesa di una soluzione.
In ogni caso, ha sottolineato il legale in via sussidiaria, deve essere riconosciuto al signor ACCU 1 d’aver agito per negligenza, non intenzionalmente.
4. In primo luogo occorre quindi verificare se l’infrazione alle disposizioni legali citate sussiste o meno.
Giusta l’art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc, è punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente, illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte ad inquinarle e con ciò provoca un pericolo d’inquinamento delle acque. Chi agisce per negligenza è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa, cpv. 2.
Scopo della legge è non solo quello di proteggere le acque contro l’inquinamento, ma anche contro ogni effetto dannoso in senso lato (cfr. FF 1897 II 932). Punibile è ogni comportamento suscettibile di sporcare le acque o di pregiudicare l’equilibrio idrico sotterraneo o della superficie. La messa in pericolo delle acque, ovvero la minaccia di inquinamento, è sufficiente. Non è necessario per contro che vi sia un inquinamento reale (cfr. Veronika Huber-Wälchli/Peter M. Keller, Dix années de jurisprudence relative à la nouvelle loi sur la protection des eaux, in DEP 2003 ag. 389 ss., 352).
L’art. 6 cpv. 1 LPAc prescrive il divieto di introdurre direttamente o indirettamente o lasciar infiltrare nelle acque sostanze che possono inquinarle. Proprio in quest’ottica la norma seguente, art. 7 cpv. 1 LPAc dispone che i liquidi acque di scarico inquinati debbano essere trattati e che essi possano venire immessi o lasciati infiltrare nelle acque solo con il permesso dell’autorità cantonale. Il loro deflusso in un ricettore naturale è consentito solo alle condizioni fissate dall’allegato 3 all’Ordinanza sulla protezione delle acque, art. 6 cpv. 1 OPAc.
Per l’immissione di acque di scarico industriali in un ricettore naturale o nella canalizzazione pubblica, l’art. 1 cpv. 2 dell’allegato 3.2. all’OPAc dispone che chi si appresta a tale operazione debba, durante i processi di produzione e nel trattamento, adottare le misure necessarie e conformi allo stato della tecnica onde evitare l’inquinamento dell’ambiente. In particolare deve far si che venga prodotta la minore quantità possibile di acque di scarico da immettere e sia convogliata la minore quantità possibile di sostanze suscettibili di inquinare, se ciò è possibile sotto il profilo tecnico e dell’esercizio ed è economicamente sopportabile (lett. a). Egli deve inoltre provvedere affinché le acque di scarico non vengano né diluite né mescolate con altre acque di scarico, al fine di soddisfare le esigenze; la diluizione e la miscelazione sono permesse se ciò è opportuno per il trattamento delle acque di scarico e se, così facendo, non vengono immesse nelle acque più sostanze suscettibili di inquinarle di quanto non sarebbe il caso con un trattamento separato (lett. b).
Tra le esigenze generali disposte dall’art. 2 dell’allegato 3.2. all’OPAc, si trovano: valore pH: da 6.5.a 9.0; temperatura: al massimo 30°C (con eccezioni possibili in estate); trasparenza (secondo Snellen): 30 cm; sostanze totali non disciolte: 20 mg/l.
5. Dall’istruttoria è emerso in maniera inequivocabile che già nel 2004 e poi durante tutto il 2005 sino al mese di agosto 2005, il Consorzio __________ ha illecitamente attinto acqua dalla falda per diluire quelle emesse dall’impianto di trattamento e riuscire a restare nei parametri previsti dall’ordinanza. In questo modo è stato possibile evitare che i rilevatori automatici posti all’uscita dell’impianto e prima dell’imbocco nel fiume Ticino facessero scattare l’allarme. Conseguenza diretta è stata, inevitabilmente, il riversamento nel corso d'acqua di una quantità elevata di sostanze non solubili, in particolar modo di carbonato di calcio.
Il signor ACCU 1 stesso ha riconosciuto: “Ammetto innanzitutto che effettivamente nel corso del 2004 e del 2005 abbiamo avuto dei problemi con il rispetto dei parametri prescritti per quanto riguarda l’acqua in uscita dall’impianto di trattamento. Il parametro che non risultava rispettato era quello della trasparenza (torbidità dell’acqua). (…) Ad un certo momento, constatata la sistematicità con cui esso si manifestava, ho deciso di diluire quest’acqua con acqua pompata dalla falda, utilizzando la concessione rilasciatami dal Cantone. Così facendo l’acqua in uscita dall’impianto di trattamento risultava rispettare i parametri. Devo però precisare che in questo modo quello che finiva nel fiume era carbonato di calcio. Voglio cioè dire che si trattava di una sostanza in sospensione che non risultava inquinante per le acque del fiume, tanto più che la maggior parte si depositava sul fondo del canale. E’ chiaro che così facendo, risultando rispettati i parametri non scattava l’allarme e di conseguenza, se ciò aveva luogo di notte, non doveva neppure intervenire il picchetto a meno che non si manifestassero ancora problemi.” (verbale d’interrogatorio 25 aprile 2006 dell’imputato, pag. 3 e 4).
La teste __________, ingegnere civile e per la difesa del suolo incaricata da __________ della direzione lavori del lotto __________ e responsabile in seno ad __________ del rispetto delle disposizioni a protezione dell’ambiente, ha dichiarato: “(…) Durante le mie visite ebbi modo di constatare che la pompa che attingeva acqua al sottosuolo era sempre in funzione e questo già dal mese di febbraio di quest’anno. Premetto che noi avevamo sempre trovato, anche in passato, episodi in cui risultava che l’__________ procedeva ad una diluizione dell’acqua in uscita dall’impianto di depurazione (…), attingendo acqua dal sottosuolo, tanto è vero che nel settembre 2003 chiedemmo l’allontanamento della pompa utilizzata a questo fine (…).” e “Infine nel corso del mese di maggio avevo potuto constatare che il consorzio __________ aveva fornito al consorzio __________ acqua di falda in luogo di acqua riciclata. A seguito di questa situazione chiedemmo anche dei pareri esterni all’ing. __________ e della ditta __________ e all’ing. __________. Quest’ultimo ci ha confermato il fatto che la ditta __________ procedeva dalla metà del 2004 ad una diluizione sistematica dell’acqua in uscita dall’impianto di depurazione.” (cfr. suo verbale d’interrogatorio 28 dicembre 2005, pag. 3 e 4).
6. Il 12 luglio 2005 il laboratorio d’analisi della Sezione cantonale per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) ha effettuato dei prelievi per accertare i valori delle acque in uscita dall’impianto di lavorazione __________, uno allo scarico dopo il pretrattamento ed uno al canale di scarico, ove vi è l’immissione nel fiume Ticino. Dai relativi esami è risultata una presenza di sostanze in sospensione di 33 mg/l all’entrata nel fiume e di 34 dopo il pretrattamento (cfr. allegato alla lettera 10 agosto 2005 della SPAAS, annesso alla denuncia penale dell’UFT, AI n. 1).
Poiché il valore di 20 mg/l previsto dall’ordinanza rappresenta un limite massimo che non può mai essere oltrepassato - e non un valore medio che consente dei superamenti, se compensabili con momenti di bassa presenza di sostanze non solubili (cfr. lettera 10 gennaio 2006 dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS, AI n. 12) - i rilevamenti del 12 luglio 2005 attestano, già da soli, una chiara lesione della legge: la concentrazione massima è stata superata di oltre una volta e mezza, sia all’uscita dell’impianto che all’immissione nel Ticino.
Nella lettera 10 agosto 2005, l’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS ha inoltre precisato che: “Il valore delle sostanze in sospensione riscontrato nel campione di acque da noi prelevato è tale per cui anche la torbidità misurata in uscita dall’impianto del lotto __________ avrebbe dovuto essere superiore al valore di allarme (40 NTU), raggiunto il quale le acque di scarico in uscita dallo stesso devono essere deviate nella vasca volano per essere poi ritrattate. In occasione del nostro prelievo però le acque defluivano verso il fiume Ticino come se niente fosse. Assumendo una corretta funzionalità della sonda di rilevamento della torbidità dell’acqua in uscita, se ne deduce che i sistemi di controllo non funzionano correttamente o erano addirittura disattivati (gestione manuale e non automatica dell’impianto).” (cfr. lettera 10 agosto 2005 dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS, annessa alla denuncia penale dell’UFT, AI n. 1).
7. La perizia resa ad __________ dalla ditta __________ il 10 novembre 2005, cui era stata demandata la verifica della funzionalità dell’impianto __________, ha attestato ulteriori infrazioni alle disposizioni dell’OPAc circa la presenza nell’acqua di sostanze non disciolte: “GUS (gesamt ungelöste Stoffe, n.d.r.)/ Trübung: sporadisch kleinere bis grössere Überschreitungen während mehrerer Stunden bis Tage / zum Teil Unterbrüche in der Messung, vor allem über MIttagszeit, also wenn jemand vom Betrieb da ist.” (cfr. perizia 10 novembre 2005 prodotta da __________ con scritto 18 gennaio 2006, AI 13, pag. 9).
8. Sulla scorta di queste constatazioni è certo che, attraverso l’illecita diluizione sistematica delle acque in uscita con acqua pura, di falda, il Consorzio __________ diretto dall’imputato abbia immesso nel fiume Ticino dei quantitativi maggiori di sostanze non solubili, in modo particolare carbonato di calcio, di quanto sarebbe avvenuto se fossero state ossequiate le normative in materia.
La SPAAS ha illustrato questo meccanismo in maniera molto comprensibile nel suo scritto del 7 novembre 2005 (AI n. 3, pag. 2): “Concretamente, se con il quantitativo di acque normalmente trattato all’impianto di pretrattamento di 30 l/s, con un limite di scarico per i solidi sospesi di 20 mg/l, in un mese scarico al massimo 1550 kg di solidi, diluendo con 25 l/s di acqua posso arrivare a scaricare fino a un massimo di 2850 kg di solidi nel fiume. Così facendo posso immettere illecitamente nel fiume fino a un massimo di 1300 kg di solidi rispetto allo scarico senza diluizione. Nel contempo il gestore ha evitato di ritrattare l’acqua accumulata nel bacino di emergenza e quindi il consumo di energia e di prodotti coadiuvanti per il processo di depurazione.”.
9. Il carbonato di calcio, se riversato in quantità considerevoli, è idoneo ad inquinare e quindi danneggiare un corso d’acqua, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato (cfr. suo verbale di interrogatorio 25 aprile 2005, pag. 4: “Voglio dire cioè che si trattava di sostanza in sospensione che non risultava inquinante per le acque del fiume, tanto più che la maggior parte di depositava sul fondo del canale.” e verbale della riunione di cantiere 17 novembre 2005, pag. 3: “L’imprenditore allora ribatte che ci si sta attaccando e accusando a causa di una sostanza, il carbonato di calcio, che non è inquinante e che, nel peggiore dei casi, fa un po’ di colmattazione e deposito nell’alveo del fiume (tra l’altro non più visibile dopo una piena del fiume).”).
Nel caso in oggetto, l’effetto nefasto non dipende dalla qualità delle sostanze disperse nella natura, ma dalla loro quantità. Il limite di 20 mg/l è stato proprio fissato per evitare che dei materiali non solubili giungano in un corso d’acqua in misura talmente elevata da non poter essere normalmente assorbiti dall’ecosistema. Essi vanno inevitabilmente a depositarsi sul fondo del fiume, o ai suoi bordi, e, se troppo abbondanti possono creare seri problemi ambientali.
Come messo in evidenza dagli esperti cantonali “il presunto superamento del limite per le sostanze indisciolte ha causato l’aumento della quantità di sostanze colmatanti apportate al fiume e quindi ha accresciuto la superficie in cui questo effetto è visibile (fondo del fiume ricoperto di sostanze fini sedimentate). L’effetto per il corso d’acqua è, come appena scritto, la colmatazione (impermealizzazione del letto fluviale) che provoca l’annullamento degli scambi di ossigeno fra i sedimenti e l’acqua sovrastante. (…) E’ chiaro che anche rispettando il limite di 20 mg/l le acque provenienti dal Consorzio __________ avrebbero comunque apportato al fiume un determinato quantitativo di particelle fini sedimentabili. Come però indicato nella nostra lettera del 7 novembre u.s., considerando il quantitativo di acque normalmente trattato all’impianto di 30 l/s, facendo ricorso alla diluizione con 25 l/s di acqua di falda il Consorzio __________ ha potuto illecitamente immettere nel fiume fino a un massimo di 1300 kg di solidi sospesi in più rispetto allo scarico senza diluizione. Relativamente ai danni causati dall’aumento di sostanze fini sedimentabili, le specie viventi più toccate sono quelle dei macroinvertebrati, che non sono più in grado di colonizzare quelle zone colmatate dell’alveo fluviale. Né fauna ittica né tantomeno la salute dell’uomo sono state messe in pericolo.” (cfr. scritto 10 gennaio 2006 dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS, AI 12).
Che si trattasse comunque di materiale atto ad inquinare lo attesta pure quanto affermato dal signor __________, amministratore unico della __________: “ADR per quanto riguarda la miscelazione delle acque di scarico dall’impianto con acqua di falda devo dire che l’avevamo anche segnalato alla DL, facendo presente che praticamente era l’unica soluzione se non si volevano rendere bianchi di cemento i prati.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 25 aprile 2006, pag. 2).
10. Il periodo preso in considerazione dal decreto d’accusa è quello che va da inizio 2005 sino al mese di agosto dello stesso anno, quando è stata messa fuori uso la pompa utilizzata per la diluizione delle acque in uscita dall’impianto di trattamento __________ con quelle di falda.
L’immissione nel fiume di acque non conformi alle disposizioni ambientali dell’OPAc è comunque iniziata molto tempo prima. Esemplare a tal proposito è la descrizione che si trova nel verbale della riunione di cantiere del 23 maggio 2003 prodotto dalla difesa (AI 17, sezione n. 4 del fascicolo) relativo ad un episodio occorso il 15 maggio 2003: “In data 15 maggio 2003 la Direzione lavori ha notato che il canale di evacuazione delle acque dell’impianto di trattamento immetteva acqua biancastra che si estendeva per almeno un centinaio di metri nel fiume Ticino. L’incidente non è stato comunicato alla Direzione lavori e l’acqua non è stata deviata né nella vasca volano, né nei prati. L’episodio è da ritenersi grave perché l’imprenditore non ha dato alcuna comunicazione. La DL ha scritto all’imprenditore che, se dovesse ricapitare un episodio simile, verrà esposta denuncia penale alle autorità competenti. L’imprenditore chiede di denunciare il fatto in modo che venga fatta chiarezza sull’accaduto, dato che è stufo dell’assenza di reazione della DL ogni volta che __________ segnala qualcosa all’impianto. Anzi afferma di aver mandato acqua biancastra (consapevole che comunque non conteneva sostanze pericolose per il fiume, ma solo carbonato di calcio) per far reagire la DL.”.
Visto il principio dell’immutabilità del decreto ci si limita qui a trattare l’intervallo di tempo da esso preso in considerazione.
11. In base alle considerazioni che precedono, è da ritenersi dimostrato - anche se bisogna ammettere che l’accusa avrebbe potuto fare qualche sforzo in più per confortare senza lasciar spazio a dubbi le proprie tesi - che nella prima metà del 2005 il Consorzio __________ sotto la conduzione dell’imputato, abbia immesso nel fiume Ticino in maniera illecita quantitativi eccessivi di sostanze non solubili, sicuramente superiori ai limiti di 20 mg/l concessi dall’allegato 3.2. all’OPAc, utilizzando l’espediente, espressamente vietato dalla stessa norma, di diluire le acque trattate con acqua pulita estratta direttamente dalla falda. In questo modo nel ricettore naturale è stato convogliato carbonato di calcio in quantitativi tali da poterlo potenzialmente inquinare e da compromettere l’equilibrio biologico della zona adiacente al punto il punto di scarico.
Essendo stato ampiamente dimostrato (e da egli stesso a più riprese ammesso) che le decisioni fondamentali che hanno portato alla commissione del reato siano da ricondurre esclusivamente all’imputato - de facto organo decisionale del Consorzio __________ - è su di lui che deve esser fatta ricadere la responsabilità penale delle azioni incriminate.
Dal lato soggettivo non sussiste alcun dubbio circa l’intenzionalità del signor ACCU 1 nel commettere il reato: egli ha sempre ammesso di conoscere le disposizioni di legge ed ha pure riconosciuto di aver proceduto alla diluizione al fine di poter riversare le acque in uscita dal suo impianto senza problemi ed evitando che i sistemi d’allarme si attivassero e bloccassero tutto. Egli è stato costantemente cosciente del fatto che stava rovesciando nel fiume importanti quantitativi di carbonato di calcio ma era dell’opinione che ciò non comportasse un inquinamento delle acque, poiché le sostanze, comunque naturali, si sarebbero depositate sul fondo. Trattandosi di un’interpretazione molto soggettiva e di comodo, non è nemmeno ipotizzabile un errore sui fatti.
12. Il prevenuto ha sostenuto d’aver agito in una situazione d’emergenza, adottando l’unica misura ragionevole a sua disposizione. Si è quindi richiamato alle disposizioni sullo stato di necessità, art. 17 e 18 CPS.
Anzitutto, a suo modo di vedere, giungevano dal cantiere __________ acque contenenti quantitativi troppo elevati di cemento che rendevano le operazioni di trattamento e depurazione effettuate con il suo impianto molto difficoltose e sempre più sovente inefficaci, in quanto non era più possibile portare l’acqua in uscita ai livelli previsti dall’OPAc: “Devo comunque sottolineare che questo problema di acqua non rispettosa dei parametri in uscita dall’impianto di trattamento prima di passare le sonde di controllo era dovuto al fatto che al mio impianto veniva convogliata acqua eccessivamente carica di cemento. A mio giudizio quest’acqua proveniva soprattutto dall’impianto di lavaggio dei vagoni per il trasporto del cemento. Osservo che il consorzio __________ che utilizza questi vagoni aveva omesso di realizzare un impianto di pretrattamento delle acque sporche. Lo avesse fatto l’acqua che veniva indirizzata al mio impianto sarebbe stata più facile da trattare e non avremmo avuto problemi all’uscita.” e “ADR senza diluire l’acqua in uscita come abbiamo fatto non sarebbe stato possibile rispettare i parametri prescritti con il tipo di acqua che ci veniva convogliato all’impianto dal consorzio __________.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 25 aprile 2005, pag. 4 e 5). Egli ha sostenuto che il committente, non provvedendo a pretrattare le acque di cantiere prima di inviarle all’impianto __________ avrebbe infranto i dettami del contratto sottoscritto, sui quali si era basata la progettazione dell’impianto da loro messo in opera.
Questa problematica, realmente insorta, si è palesata già anni prima del periodo qui in esame ed ha dato adito a numerosissime discussioni tra la direzione lavori e l’imputato, che hanno finito per esasperare le posizioni e dare origine a conflitti, rendendo decisamente più complicato concordare interventi risolutivi (cfr. ad esempio verbale della riunione di cantiere del 21 maggio 2003 in AI 17, sezione n. 4 del fascicolo).
Come rettamente sostenuto dalla Direzione lavori, però, nel capitolato d’appalto non erano stati fissati dei limiti massimi di quantitativi di cemento che le acque provenienti dal cantiere __________ avrebbero dovuto rispettare. In linea di principio, dunque, l’impianto __________ avrebbe dovuto raffinare anche acque come quelle che sono effettivamente giunte.
Di fatto il depuratore era, ed è, potenzialmente in grado di gestire anche la presenza importante di sostanze inquinanti: “Qualora gli strumenti della cabina di controllo registrassero uno sfasamento dei parametri di cui sopra (valori pH, torbidità, quantitativi di sostanze non disciolte, n.d.r.) il sistema provocherebbe automaticamente l’abbassamento di una saracinesca in corrispondenza dell’uscita dell’acqua dall’impianto di trattamento vero e proprio ed il convogliamento della medesima in una vasca “volano” della capienza, salvo errore, di 400 metri cubi. Da questa vasca andrebbe poi, appena possibile, ripompata all’impianto di trattamento per un nuovo passaggio di purificazione. In casi estremi, di emergenza, quando questo ripompaggio non dovesse risultare possibile e l’emergenza sussistere per più di qualche ora, dalla vasca “volano” l’acqua verrebbe dirottata lungo un’altra condotta, verso una depressione scavata in un prato di proprietà del committente.” (cfr. verbale d’interrogatorio 28 dicembre 2005 della teste __________).
Pur trattandosi effettivamente di una situazione particolare, le cui colpe non sono da accollare esclusivamente all’accusato ed ai suoi soci, non è possibile riconoscere lo stato di necessità e conferire legittimità ai suoi atti. Innanzitutto il convogliamento di acque di cantiere più cariche del previsto di cemento, nel 2005, non era più un evento eccezionale, ma era diventata la regola. In secondo luogo la decisione di diluire l’acqua per permetterle di rientrare artatamente nei parametri di legge non può essere considerata la soluzione meno incisiva nelle circostanze nelle quali il signor ACCU 1 si è trovato ad agire. Pur volendo ammettere la sua esasperazione, dovuta ad atteggiamenti sicuramente poco concilianti della Direzione lavori, nulla gli dava il diritto di immettere acque inquinate nel fiume Ticino. Vi erano soluzioni più ragionevoli a disposizione, anche se ovviamente economicamente più dispendiose: avantutto procedere secondo il protocollo di emergenza al doppio trattamento delle acque non conformi e, in via sussidiaria, al loro spargimento nei campi, con contestuale avviso della SPAAS (come suggerito da __________, cfr. suo verbale d’interrogatorio 25 aprile 2005, pag. 2). In secondo luogo, qualora ciò non fosse stato possibile, il prevenuto avrebbe potuto adire il giudice civile per far bloccare i lavori sino a quando il pericolo di inquinamento non sarebbe stato scongiurato. Ovviamente non si tratta di una misura indolore e semplice, poiché fermare un cantiere come quello di __________ non sarebbe stata una bazzeccola, ma sarebbe stato comunque più ragionevole che continuare ad immettere nel fiume volumi esagerati di carbonato di calcio per così tanto tempo.
Analogamente il ACCU 1 ha sostenuto che la diluizione si è resa necessaria anche a causa della forte presenza di tensioattivi (saponi) nelle acque in arrivo dal cantiere __________, che provocavano la formazione di schiuma proprio nel bacino in cui venivano effettuate le misurazioni della torbidità, falsandole e facendo sempre apparire l’acqua non sufficientemente limpida al punto da far scattare l’allarme ogni volta. Anche per questo motivo, per diminuire gli effetti della presenza di spuma, egli avrebbe deciso si diluire le acque.
Si tratta di un’argomentazione nuova, portata per la prima volta all’attenzione delle autorità inquirenti e giudicanti solo in sede dibattimentale. Non se ne trova traccia negli allegati istruttori. Inoltre l’accusato non ha in alcun modo dimostrato che nel periodo in questione l’acqua contenesse pure dei tensioattivi: la fotografia prodotta è stata presa il giorno precedente al dibattimento e la dimostrazione pratica effettuata in aula non ha valore probatorio. A titolo abbondanziale si riporta quanto contenuto nel rapporto di cantiere del 15 ottobre 2002, pag. 6, in occasione del quale il Consorzio __________ aveva lamentato la presenza di schiuma: “La DL precisa che la presenza di schiuma non è un indicatore di presenza misurabile di tensioattivi. Le analisi effettuate su campioni prelevati in momenti di presenza di schiuma dimostrano una quantità non rilevabile neppure in laboratorio.”.
13. Oltre a non essere ipotizzabile il riconoscimento dello stato di necessità, non ci si può qui esimere dal mettere in evidenza come all’origine delle scelte dell’imputato qui addebitategli, vi siano anche dei ragionamenti di matrice finanziaria. Egli ha infatti scelto di procedere alla diluizione delle acque in uscita dall’impianto anche per evitare di sobbarcarsi i costi supplementari connessi con i trattamenti supplementari e gli altri tipi di intervento che la depurazione delle acque provenienti dal cantiere con contenuti così elevati di cemento avrebbe comportato.
Questo traspare più volte negli atti, come ad esempio nel verbale di cantiere del 21 maggio 2003, pag. 4: “L’imprenditore risponde che non ha intenzione di mandare l’acqua nei prati e di dover sobbarcarsi le spese di un eventuale risanamento del sito.”, oppure dal verbale dell’audizione dell’accusato del 25 aprile 2006: “E’ chiaro che così facendo, risultando rispettati i parametri non scattava l’allarme e di conseguenza, se ciò aveva luogo di notte, non doveva neppure intervenire il picchetto a meno che si manifestassero ancora altri problemi.” (pag. 4) e “ADR un intervento di picchetto costa al consorzio circa fr. 400.--. Anzi preciso che forse il costo così calcolato sarebbe minore ed ammonterebbe alla metà nella misura in cui il collaboratore in questione recupererebbe le ore di lavoro svolte, non lavorando il giorno successivo. E’ vero anche che se questi interventi si fossero dovuti ripetere con maggiore frequenza ci sarebbe stata la necessità di adoperare una persona supplementare. Questo collaboratore supplementare non ci sarebbe stato pagato dall’__________, poiché non previsto dal contratto .” (pag. 6).
A verbale di cantiere del 20 aprile 2004, pag. 6, si può intravedere pure per quale motivo l’imputato non abbia chiesto alla Direzione lavori di intervenire a monte del problema: perché questo avrebbe comportato una riconsiderazione degli estremi del contratto, anche di quelli economici: “La DL è aperta a tutte le proposte sugli accorgimenti da prendere, da quella estrema di fermare tutto il materiale in diverse postazioni lavorative sotterranee (mandando così all’impianto acqua priva di solidi sospesi e solo da neutralizzare, in questo caso occorrerebbe rivedere il contratto tra Committente e Imprenditore) a quella di modificare i dettagli in modo da ridurre i consumi (di CO2, n.d.r.)”.
14. Per tutto quanto precede, il prevenuto deve essere condannato per infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 in relazione con l’art. 6 LPAc e l’art. 6 nonché l’allegato 3.2. n. 1 cpv. 2 e n. 2 OPAc.
L’art. 70 cpv. 1 LPAc sanziona il reato con la detenzione o con la multa.
L’art. 333 cpv. 5 CPS prescrive che se un’altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto è applicabile l’art. 34 CPS, con il quale è prevista la possibilità di far capo alla pena pecuniaria.
Nel caso che ci occupa, la possibilità di sanzionare il reato con una pena pecuniaria appare più favorevole all’imputato di quella di punirlo con la detenzione. Di riflesso la normativa attualmente in vigore può essere considerata lex mitior rispetto a quella vigente al momento dei fatti.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del prevenuto grava la durata del reato e la quantità di materiale non solubile riversato illecitamente nel fiume Ticino. A ciò si aggiungono i motivi che lo hanno condotto a delinquere: per esasperazione, per dare un segnale alla Direzione lavori e per evitare di sobbarcarsi costi supplementari. Non trascurabile è inoltre la scarsa sensibilità ambientale dimostrata: l’imputato non ha infatti mai riconosciuto di aver potuto creare danni all’ecosistema del fiume Ticino, nemmeno in occasione del dibattimento.
A suo favore gioca la buona situazione professionale, sociale e famigliare, nonché l’incensuratezza.
Non va poi dimenticato che parte delle colpe della mancata soluzione del problema dell’arrivo di acque troppo sporche all’impianto è da imputare alla Direzione lavori e all’__________, che con il loro atteggiamento hanno ostacolato la possibilità di un rapido componimento della disputa.
Una pena di 20 aliquote giornaliere, a cui si va aggiunta una multa di fr. 2000.-- appare essere adeguata.
15. Al dibattimento il Procuratore Pubblico ha postulato la condanna dell’imputato anche al risarcimento allo Stato del provento di reato, da lui individuato nel risparmio di denaro di cui egli ha concretamente beneficiato evitando di far ricorso ai picchetti in caso di allarme, ai sensi degli art. 70 e 71 CPS.
Egli ha calcolato tale importo in fr. 24’000.--, corrispondenti ai fr. 400.-- del costo di ogni intervento straordinario (stimati dallo stesso prevenuto a verbale del 25 aprile 2006, pag. 6) moltiplicati per 1/4 di 240 giorni (1/4 del tempo di esercizio negli 8 mesi presi in considerazione dal decreto d’accusa, cfr. verbale d’interrogatorio 25 aprile 2006 dell’imputato, pag. 4).
A mente dello scrivente giudice non è possibile in questa sede concludere che questo sia stato l’effettivo ammontare del risparmio conseguito dal consorzio __________. Tanto meno che questo importo sia andato ad esclusivo appannaggio dell’accusato chiamato a rifonderlo. Di conseguenza la richiesta deve essere respinta.
15. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 42 segg., 70, 71 CPS; 6, 70 LPAc; 6 e allegato 3.2 n. 1 cpv. 2 e n. 2 OPAc; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 LPAc,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1754/2007 del 4 giugno 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 340.-- (trecentoquaranta), per un totale di fr. 6’800.-- (seimilaottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 2’000.-- (duemila);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
respinge la richiesta di condannare l’imputato ad un risarcimento ex art. 71 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2000.00 multa
fr. 800.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 3200.00 totale