1. CIVI 1 2. CIVI 2
Incarto n. 10.2007.236 DA 1324/2007
Bellinzona 4 dicembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. tentato furto,
per avere, a __________ in data __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, tentato di sottrarre, previo scasso di una porta secondaria, cose mobili altrui a danno della CIVI 2 senza riuscire nell’intento perché messo in fuga dal titolare;
2. danneggiamento,
per avere, a __________ in data __________, alfine di commettere il tentato furto descritto al punto 1., intenzionalmente deteriorato e reso inservibile una porta secondaria a danno CIVI 2 (danno non quantificato dalla parte civile);
3. violazione di domicilio,
per essere entrato indebitamente, a __________ in data __________ (recte: __________), negli uffici CIVI 2 contro la volontà dell’avente diritto;
4. contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,
per avere viaggiato utilizzando un treno regionale CIVI 1 in data __________ sulla tratta __________, senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CPS, 51 cpv. 1 LTP, richiamati gli art. 22, 44 cpv. 2 e 69 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 maggio 2007 n. 1324/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 8 giorni (art. 40 e seg. CPS) considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS);
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 190.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 2, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 8 (otto) mesi di detenzione (vCPS) decretata nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di Locarno l’11 novembre __________, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).
6. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni di detenzione (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 31 ottobre __________, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).
7. Ordina la confisca di un cacciavite da 4 mm, di una torcia elettrica nonché di un piede di porco / oggetti depositati presso la Polizia scientifica, Bellinzona (art. 69 o 70 CPS).
8. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 dicembre 2007, al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’11 ottobre 2007 e poi mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale __________ del 6 novembre __________, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Tentato furto,
1.2. Contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI 1
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena concesso alla pena detentiva di 8 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di Locarno __________, e, se sì, a quali condizioni?
6. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, e, se sì, a quali condizioni?
7. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di un cacciavite da 4 mm, di una torcia elettrica nonché di un piede di porco sequestratigli dalla Polizia?
8. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 22, 44 cpv. 2, 69 cpv. 1, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CPS; 51 cpv. 1 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. tentato furto, art. 139 cifra 1 CPS,
2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
3. violazione di domicilio, art. 186 CPS,
4. contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1324/2007 del 3 maggio 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena detentiva di 8 (otto) giorni;
2. al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell’importo di fr. 170.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 470.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 8 (otto) mesi di detenzione (vCPS) decretata nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di Locarno l’__________ ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni di detenzione (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
ordina la confisca di un cacciavite da 4 mm, di una torcia elettrica nonché di un piede di porco (art. 69 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile CIVI 2, , è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell’istruzione dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 320.00 spese giudiziarie
fr. 470.00 totale