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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.01.2008 10.2007.233

22 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,195 parole·~6 min·3

Riassunto

Continuare i lavori edili di rinnovamento e costruzione nonostante l'ordine municipale di sospendere qualsiasi lavoro

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2007.233 10.2007.234   DA 1604/2007 DA 1605/2007  

Bellinzona 22 gennaio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,   e   ACCU 2 , entrambi difesi da: DI 1

prevenuti colpevoli di      1.   ACCU 1

                                        disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per avere nel periodo successivo il giorno 8 settembre 2006, segnatamente in data 20 settembre 2006 e 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ e in parte sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 2, continuando i lavori edili di rinnovamento e costruzione rispettivamente non eseguendo nei termini imposti lo sgombero del materiale franato ostruente l’adiacente ruscello e depositatosi in parte anche sulla particella __________ RFD di __________, ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) e di sistemazione esterna di opere eseguite senza autorizzazione del 4 ottobre 2006 (intimato con invio raccomandato), impartite dal Municipio di __________ (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 292 CPS, richiamati gli art. 103 e segg. CPS;

                                        perseguita con decreto d’accusa del 23 maggio 2007 n. 1604/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 5'000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (cinquanta) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

                                   2.   ACCU 2

                                       disobbedienza a decisioni dell’autorità,

                                        per avere nel periodo successivo il giorno 8 settembre 2006, segnatamente in data 20 settembre 2006 e 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ e in parte sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 1, continuando i lavori edili di rinnovamento e costruzione rispettivamente non eseguendo nei termini imposti lo sgombero del materiale franato ostruente l’adiacente ruscello e depositatosi in parte anche sulla particella __________ RFD di __________, ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) e di sistemazione esterna di opere eseguite senza autorizzazione del 4 ottobre 2006 (intimato con invio raccomandato), impartite dal Municipio di __________ (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 292 CPS, richiamati gli art. 103 e segg.CPS;

                                        perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio 2007 n. 1605/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 5’000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (cinquanta) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 6 giugno 2007 dagli accusati;

indetto                               il dibattimento 22 gennaio 2008, al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, il Procuratore Pubblico e l’interprete;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e all’audizione dei testi;

sentito                               il Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede, in via principale, che entrambi gli accusati siano assolti dal reato loro ascritto, e, in via sussidiaria, nella denegata ipotesi in cui il signor ACCU 2 dovesse essere condannato, postula che la multa a suo carico venga ridotta a fr. 200.--;

sentiti                                per ultimi gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.1.    È la signora ACCU 1 autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 1604/2007 del 23 maggio 2007?

                                        1.2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        1.3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        1.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente riconosciute ripetibili?

                                        2.1.    È il signor ACCU 2 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1605/2007 del 23 maggio 2007?

                                                      2.2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        2.3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        2.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 103 segg. e 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                      1.   ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

                                        per avere, il 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 2, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

condanna                   1.   ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50;

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

dichiara                      2.   ACCU 2

                                        autore colpevole di:

                                        disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

                                        per avere, il 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 1, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

condanna                   2.   ACCU 2

                                        1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       147.50       ½ indennità testi     

                                        fr.                      847.50       totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 2,

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       147.50       ½ indennità testi     

                                        fr.                      847.50       totale

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