CIVI 1
Incarto n. 10.2007.226 DA 1695/2007
Bellinzona 4 dicembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, in data 6 dicembre 2006, a __________, presso il centro Sportivo, afferrando al collo CIVI 1 compiuto vie di fatto nei suoi confronti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 25 maggio 2007 n. 1695/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 dicembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte civile, quest’ultima soltanto dopo la camera di consiglio, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale evidenzia come il suo assistito si sia limitato a reagire a ingiurie proferite dalla parte civile nei suoi confronti e di quelle di suo padre. La reazione è stata proporzionata e non ha sicuramente cagionato le lesioni asserite dalla vittima. Rileva infine come quest’ultima non abbia nemmeno sottoscritto il verbale reso di fronte alla polizia, che quindi non ha alcun valore probatorio. Chiede pertanto il proscioglimento in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? E’ applicabile l’art. 177 cpv. 2 e 3 CPS?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 6 dicembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1695/2007 del 25 maggio 2007;
manda ACCU 1
esente da pena, ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 CPS;
carica la tassa e le spese allo Stato, ad eccezione delle spese per il teste che vengono accollate all’accusato;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 70.00 teste
fr. 70.00 totale