Incarto n. 10.2007.22 DA 4851/2006
Bellinzona 17 marzo 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.82 grammi per mille, seconda prova 0.57 grammi per mille),
fatti avvenuti a __________,
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto,
fatti avvenuti a __________ il __________,
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 4851/2006 di data 18 dicembre 2006 del ACCU 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il __________.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 17 marzo 2008, al quale ha partecipato l’accusato ed il di lui difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che riconosce di aver sbagliato a non collaborare con la Polizia e che pone in risalto come il comportamento dei due giovani agenti sia stato poco gentile;
sentito il difensore, il quale, in sostanza, chiede che l’imputanto venga prosciolto, in applicazione del principio in dubio pro reo, dall’accusa di guida in stato di inattitudine, che la pena per l’elusione dei provvedimenti venga ridotta a 30 aliquote giornaliere e che la condizionale concessa per la precedente condanna non venga revocata, tenuto in particolare conto della prognosi favorevole;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. è l’accusato autore colpevole di:
1.1 guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.82 grammi per mille, seconda prova 0.57 grammi per mille)?
1.2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?
2. in caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. dev’essere revocato il beneficio della condizionale concesso con il decreto d’accusa del 06.03.2006?
5. a chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCStr ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, ex art. 91a cpv. 1 LCStr per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
condanna ACCU 1
1. Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 200.-(duecento), per un totale di fr. 8’000.- (ottomila);
§ L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);
§ In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
non revoca il beneficio della condizionale concesso in occasione del precedente decreto d’accusa del 06.03.2006;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 1'900.-- totale