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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.11.2007 10.2007.167

23 novembre 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,345 parole·~12 min·3

Riassunto

Ebrietà al volante e rifiuto di prelevare il sangue

Testo integrale

Incarto n. 10.2007.167 DA 964/2007

Bellinzona 23 novembre 2007  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 __________ (difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Jeep targata __________ essendo in stato di ubriachezza (prova dell’alito: 1.62 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1998 per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                    2.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

                                        per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 964/2007 di data 10 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 320.- (trecentoventi) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 19'200.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 aprile 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 novembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata il proscioglimento dal primo capo di imputazione e una riduzione della pena per il secondo capo di imputazione ritenuto l’errore sull’illiceità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  guida in stato di inattitudine

                                        1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Se ha agito errando sull’illiceità.

                                    3.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     La sera del 2 gennaio 2007 la polizia cantonale ha dovuto intervenire per il seguente motivo:

                                        “Richiesti da parte di un utente della strada, il sottoscritto unitamente al collega gend __________, si interveniva a __________ presso il posteggio del ristorante __________. Al nostro giungere potevamo costatare che vi era un veicolo posteggiato in malo modo ed esso presentava un danno al cerchione anteriore destro, chiaro segno di una circolazione nonostante lo pneumatico forato. Sul sedile di guida, addormentato vi era __________.

                                        Da subito palesava i sintomi di chi aveva oltremodo abusato di bevande alcoliche. Si richiedeva quindi la sua licenza di condurre e lo si traduceva presso i nostri uffici. Lo si sottoponeva quindi al test dell’alito mediante etilometro, il quale forniva un risultato positivo in ragione del 1.62 promille. Da quel momento in poi, venuto a conoscenza del fatto che si rendeva necessario il prelievo del sangue, la persona ha smesso di collaborare nella maniera più assoluta, proferendo unicamente minacce nei nostri confronti.

                                        ACCU 1 non ha neppure fornito le sue generalità; queste sono state accertate per il tramite del comando della Polizia Cantonale __________.”

                                        (cfr. rapporto di segnalazione 8 gennaio 2007 pag. 1 e seg.)

                                 2.     Preso atto di questa segnalazione e del fatto che l’accusato era già stato condannato il 12 febbraio 1998 per circolazione in stato di ebrietà (commissione reiterata), circolazione malgrado la revoca della licenza (commissione reiterata), infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio e il 18 agosto 1998 per minaccia e circolazione malgrado la revoca della licenza della circolazione, il Procuratore pubblico ha emanato il decreto di accusa in esame.

                                 3.     Al dibattimento l’imputato ha sostenuto che quel giorno proveniva dall’Italia, dove si era recato per aiutare un amico a tagliare legna, quando giunto a __________ attorno alle 19.00 ha forato e si è fermato sul posteggio del ristorante __________. Da qui, ritenuto che era sprovvisto di ruota di scorta, ha telefonato ai figli in Svizzera interna per invitarli a venire in Ticino con una ruota nuova. Dal momento che il soccorso sarebbe giunto solo il giorno seguente ha deciso di recarsi nell’esercizio pubblico, nel quale ha bevuto, senza nulla mangiare, mezzo litro di vino e almeno 4 o 5 grappini. Dopo un’ora e mezza circa è ritornato in auto e si è addormentato sino a quando è arrivata la polizia.

                                        Ha inoltre riferito di avere mangiato colazione e pranzo, bevendo durante il giorno esclusivamente acqua e coca cola.

                                        A suo dire avrebbe precisato subito agli agenti di avere bevuto alcolici solo dopo aver terminato di condurre, ma gli stessi non avrebbero voluto sentire ragione.

                                 4.     L’agente che ha redatto il rapporto, sentito come testimone, ha dichiarato che l’intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione di un abitante del luogo che aveva notato il veicolo circolante davanti a lui procedere in malo modo e con uno pneumatico rotto. Ha poi precisato di essere giunto sul posto, dove era ancora presente la persona che aveva telefonato, al massimo 15 minuti dopo la chiamata e di avere potuto notare che il veicolo in parola aveva il copertone di una ruota anteriore praticamente disintegrato e il cerchione fortemente danneggiato. All’interno vi era l’accusato che dormiva.

                                        Allo stesso, dopo presentazione della licenza di condurre, è stato chiesto cosa fosse successo. Egli ha risposto che aveva cenato prima di arrivare a __________ (in un luogo che l’agente non ricorda più) e che giunto all’altezza del ristorante __________ aveva forato e stava attendendo che i suoi figli gli portassero un’altra ruota. Dal momento che l’accusato palesava chiari sintomi di abuso di bevande alcoliche è stato invitato a salire sull’auto di servizio per essere condotto in centrale a __________.

                                        Il testimone ha osservato che il colloquio si è svolto in tedesco, poiché egli ha dimestichezza con questa lingua. L’agente ha poi spiegato come sul tragitto per la centrale l’atteggiamento dell’imputato sia cambiato, diventando vieppiù ostile. Egli non ricorda più se il test dell’alito è avvenuto a __________ o in centrale, ma si sovviene che da quando l’interessato ha saputo che era necessario il prelievo del sangue ha smesso qualsiasi collaborazione e ha tenuto un comportamento sconveniente.

                                        Interrogato al riguardo il testimone ha affermato di non ricordare proprio che l’accusato abbia detto di aver bevuto alcolici solo nel ristorante __________ dopo essersi fermato. Ad ogni modo ha sostenuto di poterlo escludere con certezza anche per il fatto che se avesse accennato qualcosa del genere si sarebbe proceduto a un accertamento nell’esercizio pubblico e si sarebbe interrogato il gerente o la persona di servizio presente, ciò che non è solo una prassi ma un obbligo.

                                        L’agente ha concluso precisando che il giorno seguente l’imputato, presenti i figli, si è scusato per il comportamento avuto la sera precedente.

                                 5.     Il difensore ha evidenziato che l’accusato ha bevuto alcolici solo dopo avere smesso di condurre il veicolo. Ha quindi osservato che nel dubbio è questa la versione che deve essere ritenuta e ha rilevato che il suo cliente non era tenuto a collaborare e a sottoporsi al prelievo del sangue dal momento che sapeva di non aver bevuto prima di mettersi al volante.

                                        Ha pertanto chiesto in via principale il proscioglimento dell’imputato e in via subordinata il proscioglimento dal primo capo d’imputazione e la riduzione della pena per il secondo a causa di errore sull’illiceità qualora non si potesse procedere al proscioglimento perché l’errore era evitabile.

                                 6.     Per l’art. 91 cpv. 1 LCStr chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6 LCStr). L’art. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione; è considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più.

                                        Secondo l’art. 91a cpv. 1 LCStr il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi preliminare, all’analisi dell’alito, al prelievo del sangue o delle urine o all’esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 141 cpv. 2 OAC).

                                 7.     L’accertamento di un tenore alcolico qualificato nel sangue dell’accusato è pacifico. Si tratta di stabilire se lo stesso è stato raggiunto prima di mettersi al volante o solo in seguito.

                                        A mente di questo giudice la versione di ACCU 1 non è credibile, poiché, oltre a non trovare alcuna conferma, è sconfessata da altre risultanze, segnatamente:

                                        - la polizia è stata chiamata da una persona che ha visto l’imputato circolare in malo modo (cfr. teste);

                                        - gli agenti sono intervenuti entro 15 minuti dalla chiamata ed erano sul posto alle 21.50 (cfr. formulario sospetta guida in stato di inattitudine pag. 1): l’accusato è quindi stato visto circolare attorno alle 21.30 e non era fermo dalle 19.00 come dichiarato (è d’altronde fuori da qualsiasi logica ritenere che l’intervento sia avvenuto solo verso le 22.00 se la chiamata era stata fatta 3 ore prima e che inoltre l’interpellante fosse ancora presente);

                                        - ACCU 1 aveva cenato prima di arrivare a __________ (cfr. teste);

                                        - il testimone non solo non ha potuto confermare che l’imputato avesse comunicato di aver bevuto dopo la fermata, ma lo ha categoricamente escluso, perché se fosse avvenuto si sarebbero resi necessari accertamenti che invece non sono stati esperiti.

                                        Non vi è peraltro alcun motivo in concreto per non ritenere veritiera la testimonianza dell’agente di polizia, il quale, al contrario dell’accusato, non ha interesse a mentire, con il rischio fra l’altro di incorrere in sanzioni amministrative e penali.

                                        Si deve così concludere che i fatti non si sono svolti come raccontati oggi dall’accusato e che la sua versione non è neppure idonea a far sorgere un ragionevole dubbio.

                                        ACCU 1 è pertanto autore colpevole di guida in stato di inattitudine.

                                 8.     Per la difesa l’accusato, riguardo al secondo reato imputatogli, riteneva di potersi opporre al prelievo del sangue perché cosciente di non aver bevuto alcolici prima di condurre; egli si sarebbe quindi trovato in errore sull’illiceità.

                                        Questa tesi non merita di essere approfondita, perché ACCU 1 aveva bevuto prima di mettersi al volante e lo sapeva.

                                        Egli inoltre era stato reso edotto, alla presenza di un interprete, sulle conseguenze amministrative e penali del suo rifiuto a dar seguito all’ordine di prelievo del sangue. E’ di conseguenza autore colpevole anche del reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida.

                                 9.     Nel fissare la pena occorre tener conto dei precedenti, anche specifici, dell’accusato, del tenore alcolico e dell’ostinazione nel non voler ammetter le sue responsabilità. In definitiva, tutto ben considerato, la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere risulta correttamente commisurata al grado di colpa e alle particolarità del caso in esame.

                                        L’ammontare della singola aliquota è fissato in fr. 110.- sulla base delle dichiarazioni rilasciate al dibattimento dall’accusato e non sulle risultanze fiscali poste a fondamento della sua proposta dal Procuratore pubblico, perché le stesse non sono ancora definitive e ACCU 1 ha spiegato in modo credibile i problemi legati tassazione presa in considerazione.

                                        Per lo stesso motivo si giustifica ridurre leggermente l’importo della multa e portarlo a fr. 1'200.-.

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 964/2007 del 10 aprile 2007.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 6'600.- (seimilaseicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 990.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'200.00       multa

                                        fr.                       650.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         40.00       testi                                                                 

                                        fr.                    2'190.00       totale