1. CIVI 1 2. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1
Incarto n. 10.2007.148 DA 798/2007
Bellinzona 6 marzo 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI1
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, a __________, il __________, durante un diverbio, strappandogliela dalle mani e gettandola per terra, intenzionalmente danneggiato la macchina fotografica di proprietà della CIVI 2, in possesso di CIVI 1;
2. ingiuria,
per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, apostrofandolo con la frase “lei non è un CIVI 1 ma un cane bastardo”, nonché con gli epiteti “mastino napoletano bastardo”, “ladro”, nonché “disonesto e imbroglione”, offeso l’onore di CIVI 1;
3. minaccia,
per avere, sempre nelle citate circostanze, indirizzandogli la frase “non ti ammazzo ma ti rompo le gambe e ti metto su una sedia a rotelle”, incusso spavento e timore a CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1, 177 e 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 2 aprile 2007 n. 798/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.00 quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 872.90 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento);
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 3 aprile 2007;
indetto il dibattimento 6 marzo 2008, al quale sono comparsi:
- l’accusato,
,
di parte civile, il Procuratore pubblico con lettera 30 novembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste __________ , __________, da __________, in __________, __________, __________, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha promesso;
sentiti la patrocinatrice delle parti civili, la quale postula la conferma del decreto d’accusa e il risarcimento (quale rifusione del danno) delle spese legali di fr. 2'478.—, come da nota d’onorario prodotta;
il difensore, il quale chiede:
il proscioglimento per il reato di danneggiamento; in via subordinata, in caso di condanna, l’applicazione dell’art. 52 CP; in ultima subordinata che la condanna al risarcimento non superi fr. 50.--;
per il reato di ingiuria, l’accusato va mandato esente per applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP; in via subordinata devono trovare applicazione gli art. 52 e/o 53 CP; in via ultima subordinata l’art. 48 CP (motivi di cui alle lett. a, c e d), così che la pena non può superare le due aliquote giornaliere sospese;
il proscioglimento per il reato di minaccia in specie non avendo incusso né spavento né timore nella parte civile CIVI 1, rimasta sul posto;
Si oppone ad ogni richiesta di parte civile, in ogni caso per la rifusione del danno per quanto postulata solo al dibattimento, allorquando non si è opposta al decreto d’accusa;
Egli chiede infine vengano assegnate ripetibili per fr. 1'500.—;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. danneggiamento, per avere, a __________, il __________, durante un diverbio, strappandogliela dalle mani e gettandola per terra, intenzionalmente danneggiato la macchina fotografica di proprietà della CIVI 2, in possesso di CIVI 1?
1.2. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, apostrofandolo con la frase “lei non è un CIVI 1 ma un cane bastardo”, nonché con gli epiteti “mastino napoletano bastardo”, “ladro”, nonché “disonesto e imbroglione”, offeso l’onore di CIVI 1?
1.3. minaccia, per avere, sempre nelle citate circostanze, indirizzandogli la frase “non ti ammazzo ma ti rompo le gambe e ti metto su una sedia a rotelle”, incusso spavento e timore a CIVI 1?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
2.1. Può trovare applicazione l’art. 177 cpv. 2 CP per il reato di ingiuria?
2.2. Può trovare applicazione l’art. 52 CP per i reati di danneggiamento e di ingiuria?
2.3. Può trovare applicazione l’art. 53 CP per il reato di ingiuria?
2.4. Può trovare applicazione l’art. 48 lett. a, c e/o d CP?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere riconosciute le pretese delle parti civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. Devono essere assegnate ripetibili in favore di ACCU 1 e se sì in quale misura?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48 lett. c; 144 cpv. 1, 172ter cpv. 1, 177 cpv. 1 e 2, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 3.; negativamente ai quesiti posti sub 2.2., 2.3., 4. e 5., come segue ai quesiti posti sub 2., 2.4. e 6.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di danneggiamento di poca entità (art. 144 cpv. 1 in relazione con art. 172ter cpv. 1 CP), ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 798/2007 del 2 aprile 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 350.-- (trecentocinquanta), per un totale di fr. 1'750.-- (millesettecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al versamento alla parte civile CIVI 2 dell'importo di fr. 150.—(centocinquanta) a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
manda esente da pena ACCU 1 per il reato di ingiuria, in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
respinge ogni altra pretesa di risarcimento della parte civile, per sua mancata opposizione al decreto d’accusa;
la domanda di ripetibili del difensore trattandosi di sentenza di condanna;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 50.-- testi
fr. 950.-- totale