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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.09.2007 10.2007.13

20 settembre 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·734 parole·~4 min·6

Riassunto

Impedire ad un funzionario di svolgere le proprie mansioni

Testo integrale

Incarto n. 10.2007.13 DA 4841/2006

Bellinzona 20 settembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, in parte tentate,

                                        per avere, il __________, ad __________, rivolgendosi dapprima ad un'autista intervenuto sul posto per eseguire un ordine di sgombero impartito dal Municipio  proferendo le frasi "lasa staa, lasa staa, se to vo mia una siguretada", "ta pianti una siguretada che ta spatasci ra crapa", procurandosi in seguito un'accetta da boscaiolo e dirigendosi verso i presenti, in seguito rivolgendosi all'agt. di Polizia __________, tenendo l'attrezzo all'altezza del petto/viso ed obbligando quindi lo stesso, unitamente all'agt. __________ ad intervenire e dopo breve colluttazione a bloccare a terra l'interessato, con violenza o minaccia

impedito, risp. tentato di impedire un membro di un'autorità (autista incaricato dal Municipio) di compiere un atto che rientrava nelle sue attribuzioni;

costretto un funzionario (agt. di polizia) di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 285 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 dicembre 2006 n. 4841/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 5 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           3. Ordina la confisca dell'accetta (art. 58 e 59 CPS).

                                        4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2006;

indetto                               il dibattimento in data 20 settembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del __________, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli art. 285 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                      ai quesiti

1.    È ACCU 1 autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità, in parte tentate, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.    L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.    Deve essere confermata la confisca dell’accetta?

5.    A chi vanno caricate le tasse e le spese?

6.    L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudicale e se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, in parte tentate, art. 285 cifra 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4841/2006 del 18 dicembre 2006.

Condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.--(sessanta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

                                        §   l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 600.-- (seicento);

                                        §   in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Conferma                         la confisca dell’accetta (art. 69 CP) e ne ordina la distruzione;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte                             in sede dibattimentale del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                    fr.                            600.--         multa

                                    fr.                            150.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            150.--         spese giudiziarie

                                    fr.                           900.--         totale

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