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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.11.2007 10.2007.118

29 novembre 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,053 parole·~5 min·2

Riassunto

Strattonare e spingere e afferrare al petto più persone; offendere l'onore di una persona con l'epiteto "puttana"

Testo integrale

1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3    

Incarto n. 10.2007.118 DA 609/2007

Bellinzona 29 novembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    1.  ripetute vie di fatto,

       1.1.    per avere commesso vie di fatto contro CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola;

       1.2.    per avere commesso vie di fatto contro il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro una siepe;

       1.3.    per avere commesso vie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto;

                                 2.    ingiuria,

per avere offeso l’onore di CIVI 2, chiamandola puttana;

                                        fatti avvenuti a __________, in Via __________, il 10 ottobre 2006;

                                        reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 marzo 2007 n. 609/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 250.00, corrispondente a 5 aliquote da fr. 50.00 (art. 34 e seg. CP).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 100.00, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

                                        4. Per qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.

Ed inoltre                           -    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 marzo 2007 dalla parte civile CIVI 1;

indetto                               il dibattimento 29 novembre 2007, al quale ha preso parte il difensore del prevenuto;

                                        l’accusato, , è stato autorizzato da questo giudice a non presenziare all’odierno dibattimento con ordinanza 22 novembre 2007;

                                        il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 23 agosto 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti civili CIVI 1__________,__________, non hanno fatto atto di comparsa;

data lettura                        del decreto d'accusa;

prospettate                        le imputazioni di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP e di lesione per negligenza ai sensi dell’art. 125 CP;

sentito                               il difensore, avv. DI 1, il quale chiede di confermare il decreto di accusa emesso dal Procuratore pubblico. La parte civile non ha prodotto ulteriori certificati medici, né egli ha presenziato all’odierno dibattimento. Sulla base degli atti non vi sono prove a sostegno di lesioni semplici, ma semmai solo di vie di fatto. Chiede infine che il suo assistito non sia condannato a maggiori spese rispetto a quelle previste nel decreto di accusa da lui accettato;

posti                                 a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1, autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,

                                        per avere commesso,

                                        a __________, in via __________, il 10 ottobre 2006,

                                        vie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto?

                              1.1.     Trattasi di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP?

                              1.2.     Trattasi di lesioni semplici colpose ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP?

                                 2.     In caso di risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli comminata?

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106, 123 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1.

                                        autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,

                                        per avere commesso,

                                        a __________, in via __________, il 10 ottobre 2006,

                                        tra l’altro vie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto;

dà atto                             della crescita in giudicato del dispositivo del decreto di accusa no. 609/2007 limitatamente alle seguenti imputazioni:

“prevenuto colpevole di        1.       ripetute vie di fatto,

       1.1.    per avere commesso vie di fatto contro CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola;

       1.2.    per avere commesso vie di fatto contro il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro una siepe;

                               2.       ingiuria,

per avere offeso l’onore di CIVI 2, chiamandola puttana;

                                         fatti avvenuti a __________, in Via __________, il 10 ottobre 2006;

                                         reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP”;

                                        e al dispositivo no. 3 e al dispositivo no. 4, ma limitatamente alle parti civili CIVI 2 e il minorenne CIVI 3

                                   “3.      Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

                                   4.       Per qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.”

e condanna                      ACCU 1,

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 100.00 (cento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

                                        3.  non si prelevano tassa di giustizia, né spese.

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Conferma                         il rinvio della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per qualsiasi sua pretesa di tale natura.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

             Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 __________:

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                      100.00       totale

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