Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.10.2007 10.2007.100

2 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·598 parole·~3 min·5

Riassunto

Molestare sessualmente una minorenne toccandole il sedere, la vagina (sopra i vestiti) e tentare di baciarla

Testo integrale

CIVI 1    

Incarto n. 10.2007.100 DA 393/2007

Bellinzona 2 ottobre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         molestie sessuali,

                                        per avere, a __________ in data __________, mediante vie di fatto, segnatamente spingendola improvvisamente contro la porta d’entrata dell’abitazione della di lei madre, palpeggiandola di seguito sul sedere per poi toccarle con una mano la vagina (sopra i vestiti) nonché tentando di baciarla sulla bocca, molestato sessualmente la minorenne CIVI 1 (__________);

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 198 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 febbraio 2007 n. 393/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 marzo 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 27 luglio 2007, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di molestie sessuali per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 198 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        molestie sessuali, art. 198 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 393/2007 del 26 febbraio 2007;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio dei Giudici dell’istruzione dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  800.00            multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                1150.00            totale

10.2007.100 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.10.2007 10.2007.100 — Swissrulings