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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.09.2006 10.2006.96

5 settembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,175 parole·~6 min·2

Riassunto

abbandono del luogo dell'incidente e conseguente elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

Testo integrale

1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3    

Incarto n. 10.2006.96 DA 766/2006

Bellinzona 5 settembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di spossatezza;

                                             fatti avvenuti a __________ il 12 dicembre 2005;

                                             reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica posto al centro dell’intersezione stessa;

                                             fatti avvenuti a __________ il 12 dicembre 2005;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

                                        3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                             per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                             fatti avvenuti a __________ il 12 dicembre 2005;

                                             reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 febbraio 2006 n. DA 766/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 5 settembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, prospettata all’imputato un’eventuale condanna ex art. 91a cpv. 1 LCStr, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale il quale rileva che il suo assistito non ha subito un colpo di sonno, bensì un improvviso e temporaneo malore. Egli chiede pertanto il proscioglimento dai primi due capi di imputazione, in quanto fa difetto l’intenzionalità e non vi è nemmeno un’imprevidenza colpevole. Per quanto concerne i rimanenti capi di imputazione egli postula, in via principale, di prescindere da ogni pena, ex art. 10 CPS, e, in via subordinata, tenuto conto della scemata responsabilità e del sincero pentimento, una condanna ad una sola pena pecuniaria, inferiore a quella proposta dal Procuratore pubblico, senza iscrizione a casellario giudiziario e con rinvio delle parti civili al competente foro civile per le loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.3.  Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                        1.4.  Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 2, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,

                                             per avere, a __________ il 12 dicembre 2005, alla guida della autovettura BMW targata __________, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica posto al centro dell’intersezione stessa;

                                        2.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr,

                                             per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                        3.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

                                             per avere, nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, intenzionalmente abbandonato il luogo dell’incidente e rendendosi temporaneamente irreperibile, dovendo presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento del tasso alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti;

e lo proscioglie                dall’accusa di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 CPS,

                                        per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. DA 766/2006 del 27 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1500.00       totale

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