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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.07.2006 10.2006.75

4 luglio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·971 parole·~5 min·1

Riassunto

Guida con tasso alcolemico con conseguente urto di un'autovettura nella manovra di retromarcia per pacheggiare e fuga dopo l'incidente

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.75/CEG DA 330/2006

Bellinzona 4 luglio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.34 - max. 1.68 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ il 19.11.2005;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di retromarcia per parcheggiare, negligentemente urtato contro la vettura __________ targata __________ di LESA 1, ivi regolarmente posteggiata;

                                        fatti avvenuti a __________ il 19.11.2005;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv.1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;

                                 3.     inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                        per avere abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia:

                                        fatti avvenuti a __________ il 19.11.2005;

                                        reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 330/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 1200.-- (milleduecento);

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 febbraio 2006;

indetto                               il dibattimento 4 luglio 2006, al quale  sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico AINQ 1 con lettera 29 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede la pronuncia del proscioglimento del capo d’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, non avendo l’accusato avuto il tempo materiale per sottrarsi a tale obbligo.                                                                          In ogni caso deve esservi una sensibile riduzione della pena, tenuto conto dell’incensu-ratezza e della collaborazione fornita sin dall’inizio;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     guida in stato di inattitudine, per avere, a __________ il 19.11.2005, condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.34 - max. 1.68 grammi per mille)?

                              1.2.     infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il 19.11.2005, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di retromarcia per parcheggiare, negligentemente urtato contro la vettura __________ targata __________ di LESA 1, ivi regolarmente posteggiata?

                              1.3.     inosservanza dei doveri in caso di infortunio, per avere, a __________ il 19.11.2005, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; art. 2 cpv.1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti,

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti al punto 3 del decreto di accusa n. DA. 330/2006 del 6 febbraio 2006;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr) e infrazione alle norme della circolazione (art. 90 Cifra 1 LCStr)  per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti 1 e 2 del decreto di accusa n. DA 330/2006 del 6 febbraio 2006.

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per  complessivi fr. 600.-- (seicento);

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (5698),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'200.-          multa

                                        fr.                       250.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       350.-          spese giudiziarie

                                        fr.                    1'800.-          totale

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