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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.09.2006 10.2006.69

12 settembre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·970 parole·~5 min·1

Riassunto

Sottacere sull'esistenza di conti bancari esteri

Testo integrale

1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3 4. LESA 4 5. LESA 5 6. LESA 6 tutti patr.ti da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.69/CEG DA 400/2006

Bellinzona 12 settembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difesa da: Avv. DI 1

prevenuta colpevole di         dichiarazione falsa di una parte in giudizio,

                                        per avere, a __________, il __________, al momento del suo interrogatorio formale presso la Pretura di __________ nel contesto della causa civile di riduzione d’eredità inoltrata nei suoi confronti dalla Comunione ereditaria fu __________ (inc. __________), dopo essere stata avvertita dal Giudice civile dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui poteva incorrere, fatto sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione costituente mezzo di prova, in particolare per aver sottaciuto, rispondendo alle domande no. 7 e 8 di parte attrice, dell’esistenza di due conti correnti bancari in Messico e meglio:

-    no. __________ presso la __________ SA di __________ __________, relazione cointestata a lei e al fu __________;

-    no. __________ presso la __________ __________ di Acapulco (precedentemente __________ __________ SA), relazione intestata al fu __________ __________ ma sulla quale aveva procura;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 306 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 3 febbraio 2006 n. DA 400/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 120.-- e delle spese giudiziarie di fr. 280.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 6 febbraio 2006;

indetto                               il dibattimento 12 settembre 2006, al quale è comparsa l’accusata personalmente, assistita dall’avv._________, mentre l’AINQ 1 con lettera 29/31 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita.

                                        Sul conto __________ va detto che in verità non trattasi di un conto strictu sensu né mai in tal senso l’ha inteso l’accusata. Presso la __________ non venivano depositati risparmi; esso serviva unicamente per fare i pagamenti. L’apertura del conto era stata loro imposta dalle autorità messicane in quanto stranieri.

                                        In merito al conto presso la __________ va innanzitutto ricordato, come l’istruttoria ha potuto evidenziare, che delle questioni amministrative-finanziarie si occupava sempre __________ personalmente. Durante l’__________, svoltosi in un clima teso, l’accusata, così richiesta sui conti intestati al __________ e/o sulle procure che lei possedeva ha “visualizzato” la procura, prodotta, datata 31.12.1997 che __________ le aveva rilasciato per gestire gli affari in Svizzera. Da lì la sua risposta, limitata ai conti in Svizzera. E’ mancato completamente il lato soggettivo di voler sottacere l’esistenza del conto in Messico. Semplicemente in quel momento e in quel contesto la Signora __________ non se n’è ricordata poiché si discuteva d’altro. Chiamata dal Procuratore Pubblico in seguito alla denuncia l’accusata, interrogata sul (solo) conto __________, ha spontanea-mente dichiarato, ricordandosene, l’esistenza anche di quello presso la __________. Di più. Deceduto il Signor __________ il __________, la Signora __________ si è recata in due occasioni in Messico limitandosi a prelevare gli interessi maturati per pagare le spese necessarie. Non ha proceduto ad alcun prelevamento del capitale, ciò che dimostra la sua buona fede nel non voler profittare di quanto era depositato sul conto messicano.

sentita                               per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, per avere, a __________, il __________, al momento del suo interrogatorio formale presso la Pretura di __________ nel contesto della causa civile di riduzione d’eredità inoltrata nei suoi confronti dalla Comunione ereditaria fu __________ (inc. __________), dopo esser stata avvertita dal Giudice civile dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui poteva incorrere, fatto sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione costituente mezzo di prova, in particolare per aver sottaciuto, rispondendo alle domande no. 7 e 8 di parte attrice, dell’esistenza di due conti correnti bancari in Messico e meglio:

-    no. __________ presso la __________ SA di Città del Messico, relazione cointestata a lei e al fu __________;

-    no. __________ presso la __________ __________ di __________ (precedentemente __________ __________ __________), relazione intestata al fu __________ __________ ma sulla quale aveva procura?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, decaduti gli altri;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di dichiarazione falsa di una parte in giudizio;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      450.--         totale

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