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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.05.2006 10.2006.66

30 maggio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·635 parole·~3 min·2

Riassunto

indicare una persona quale pedofilo mediante scritti apposti su un carrozzone

Testo integrale

LESA 1    

Incarto n. 10.2006.66 DA 263/2006

Bellinzona 30 maggio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, a __________ nel corso del mese di luglio 2005, mediante scritti apposti sulla parete in legno di un carrozzone di sua proprietà adibito a deposito reso sospetto LESA 1 di condotta disonorevole in particolare per averlo indicato quale pedofilo;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 173 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2006 n. DA 263/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 30 maggio 2006, al quale hanno partecipato l’imputato e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale chiede il proscioglimento, in quanto non ha diffamato nessuno;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di

                                        diffamazione, art. 173 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ nel corso del mese di luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 263/2006 del 26 gennaio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      550.00       totale

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