1. CIVI 1 2. CIVI 2 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.605 DA 4490/2006
Bellinzona 23 agosto 2007
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, nel periodo 26/27/28 ottobre 2005 comunicando con un scritto, incolpato o reso sospetti CIVI 1 e CIVI 2 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alle loro reputazioni e specificamente, a mano di vernice, scrivendo sui muri del sottopassaggio in via __________ le seguenti affermazioni:
“AGENTE CIVI 2 LA 1° FIGLIA NON E’ TUA!!!”
“LA FIGLIA NON E’ TUA”
“Bastardi CIVI 2 Porco”
“AGENTE NON E’ TUA
nonché presso le scuole elementari di via __________, con vernice rosa/arancio scrivendo sul muro di sostegno:
“AGENTE CIVI 2! LA 1° NON E’ TUA !! PROVA DNA?”
e infine presso il posteggio ovest dell’emporio __________ in via __________, con vernice grigia scrivendo:
“AGENTE CIVI 2 LA 1° FIGLIA NON E’ TUA !! e la 2°?”
“AGENTE CIVI 2 PROVA IL DNA!!”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4490/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
3. Le parti civili CIVI 2 e CIVI 1, sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 23 agosto 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e la parte civile CIVI 2, assistita dal suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, respinta l’eccezione processuale sollevata dalla difesa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile CIVI 2, il quale rileva come gli atti siano convergenti verso la colpevolezza dell’accusato. La perizia di parte, peraltro redatta esaminando soltanto alcune scritte, non riesce a smontare le conclusioni della perizia giudiziaria. Egli chiede pertanto la conferma integrale del decreto d’accusa, con il riconoscimento di adeguate ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, con protesta di tasse, spese e ripetibili, in quanto non vi sono prove certe e serie circa la colpevolezza dell’imputato;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale ribadisce le proprie allegazioni e domande;
sentito in duplica il difensore, il quale si riconferma nelle proprie affermazioni e richieste;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Il 26 ottobre 2005, a __________ in via __________, all’altezza del sottopassaggio stradale, sono state scoperte due scritte effettuate con una vernice spray di colore rosso scuro apposta sul muro di sostegno che costeggia la strada, del seguente tenore: “Agente CIVI 2 la 1. figlia non è tua!!!!!”, nonché “La figlia non è tua”.
Il giorno seguente ne sono state rinvenute, sempre nello stesso luogo, altre due: “Bastardi CIVI 2 Porco” e “Agente non è tua”.
Inoltre, pure il 27 ottobre 2005, proprio sul muro delle Scuole elementari di via __________, sempre a __________, frequentate da una delle figlie delle parti civili (fattore che rende ancor più spregevole l’atto) sono comparse le seguenti frasi, scritte con una vernice rosa/arancio: “Agente CIVI 2! La 1a non è tua!! Prova DNA?”.
Infine, il 28 ottobre 2005, sul muro del posteggio ad ovest dell’emporio __________, in via __________, sono state rinvenute due ulteriori scritte di colore grigio: “Agente CIVI 2 la 1° figlia non è tua!! E la 2°?” e “Agente CIVI 2 prova il DNA!!”.
2. Il 27 ottobre 2005 il signor CIVI 2, agente della polizia comunale di __________, è stato interrogato dai colleghi della gendarmeria cantonale di __________ per appurare se egli avesse dei sospetti sul possibile autore del reato e per accertare quali fossero le sue intenzioni in merito.
Al primo quesito egli ha risposto: “Circa gli autori di questi fatti non ho elementi concreti per poter accusare qualcuno con sicurezza. Riguardo alla professione che esercito faccio rimarcare che periodicamente mi occupo di attività legate agli stupefacenti e già in passato ho subito dei danneggiamenti alla mia auto privata per i quali ho avuto il sospetto che ci fosse una relazione. Ultimamente posso far rimarcare che unitamente ad un collega mi sono occupato di tale ACCU 1, 31 marzo 1983, per una estirpazione di 4 piante di canapa scoperte nelle vicinanze del cascinale di suo padre sui monti di __________. (…) Due giorni fa, martedì 25 ottobre 2005 dopo le ore 20:00, abbiamo provveduto alla verbalizzazione di ACCU 1, presente suo padre anche se maggiorenne, come a suo volere e per evitare discussioni. Il ACCU 1 ha respinto ogni accusa, si è avvalso del diritto di non rispondere, ha rifiutato di fornire l’urina per l’esame tossicologico, ha rifiutato di firmare il verbale. Durante il verbale suo padre, __________, ha mantenuto un atteggiamento strafottente.” (cfr. verbale di interrogatorio 27 ottobre 2005 di CIVI 2, pag. 2 s.).
Al secondo quesito egli ha risposto sporgendo immediatamente, contestualmente alla verbalizzazione, querela contro ignoti per titolo di ingiuria, calunnia e diffamazione.
Lo stesso giorno anche la signora CIVI 1 ha inoltrato querela contro ignoti per gli stessi motivi.
Entrambi si sono costituite parti civile.
3. Preso atto delle dichiarazioni della parte civile CIVI 2, l’inchiesta si è subito indirizzata sull’imputato, reputato dagli inquirenti, dall’inizio alla fine dell’inchiesta, l’unico sospetto ipotizzabile. Da quanto risulta, egli è stato in effetti la sola persona presa da loro in considerazione quale autore delle scritte.
Interrogato il 27 ottobre 2005, il prevenuto si è dichiarato completamente estraneo ai fatti, precisando: “Io non ho nessuna responsabilità, non nutro nessun rancore nei confronti dell’agente CIVI 2, non so neanche se è sposato e se ha figli.” (cfr. relativo verbale di interrogatorio, pag. 1).
A questa prima audizione ha fatto immediatamente seguito un sopralluogo presso il posto di lavoro dell’imputato, la __________, e presso la sua officina artigianale, ove è stata rinvenuta della canapa nonostante in precedenza egli avesse veementemente negato agli inquirenti di avere ancora a che fare con tale stupefacente e si fosse rifiutato di sottoporsi ad un esame tossicologico.
Nel frattempo un agente ha controllato il veicolo dell’imputato, rinvenendo una bomboletta di pittura spray, che questi ha asserito essere da lui utilizzata come antiruggine per i lavoretti di carrozzeria che svolgeva nella sua piccola officina privata. Dopo aver compiuto una prova sulla parete esterna del garage del posto di polizia (sic!) ed aver constatato che il colore della vernice era grigio mentre le scritte fino a quel momento note erano di tonalità vicine al rosso, la pittura è stata restituita al proprietario senza ulteriori approfondimenti.
Sentito nuovamente il 28 ottobre 2005 poiché sono state scoperte delle nuove scritte murarie diffamatorie nei confronti delle parti civili, vergate proprio in grigio, l’accusato è stato costretto a riempire di proprio pugno il formulario da utilizzare per effettuare i paragoni calligrafici. Alla richiesta di consegnare la bomboletta rinvenuta il giorno precedente egli ha risposto negativamente, asserendo di averla consumata tutta per tinteggiare dei pezzi di metallo e di averla gettata nella spazzatura.
4. In data 3 novembre 2005 la sezione Scientifica della Polizia cantonale ha commissionato ai colleghi della Scuola di scienze criminali dell’Università di __________ una perizia chimica di raffronto dei campioni di pittura prelevati dalle scritte in color grigio e dalla prova effettuata sul muro del garage del posto di polizia biaschese con la bomboletta rinvenuta all’interno del veicolo del prevenuto.
Il relativo referto peritale, trasmesso agli inquirenti il 29 novembre 2005, ha concluso: ”La peinture grise utilisée pour faire les écrits anonymes (pièce n. 1) et la peinture grise (pièce n. 3) n’ont pas été différenciées par microscopie et par fluorecence X. De plus, aucun spectre exploitable n’a pu être obtenu par spectrométrie infrarouge et par spectrométrie Raman, tant sur la pièce n. 1 que sur la pièce n. 3.” e ”La peinture grise utilisée pour faire les écrits anonymes (pièce n. 1) et la peinture de comparaison grise (pièce n. 3) sont toutes deux composées de particules métalliques de Zinc (Zn)”. Nei considerandi gli esperti hanno pure chiarito che lo Zinco è stato rinvenuto in quasi tutte le pitture analoghe acquistate presso i grandi magazzini Jumbo e Coop.
Per poter effettuare delle valutazioni più precise ed utili, i tecnici avrebbero dovuto poter disporre di campioni più puri. La presenza di troppe particelle metalliche ha loro impedito di poter disporre di analisi spettrometriche a infrarossi e Raman affidabili (cfr. referto peritale, pto n. 4).
Dal rapporto losannese non si può dunque trarre alcuna valida conclusione circa la corrispondenza della vernice usata per le scritte con quella del prevenuto.
5. Il 14 febbraio 2006 il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, in occasione dell’interrogatorio del signor ACCU 1, ha fatto allestire a quest’ultimo un nuovo formulario denominato “prova di scrittura”, consegnandolo immediatamente ad un commissario della polizia scientifica cantonale, incaricato di allestire una perizia grafotecnica volta ad appurare se l’autore delle frasi incriminate fosse proprio il sospettato.
La conclusione cui è giunto il perito grafologo, che ha proceduto ad un mero “raffronto delle caratteristiche generali, con particolare riguardo al modo di costruzione delle lettere”, ritenuto che un testo vergato su una parete con uno spray non è completamente rapportabile ad uno scritto su un foglio A4 in normale stampatello, è stata la seguente: “L’esame comparativo ha messo in risalto numerose analogie significative nelle espressioni di ordine generale e nel modo di formazione delle parole e delle lettere tra le scritte anonime e la grafia di ACCU 1. Peraltro, non sono emerse dissomiglianze, inspiegabili da un punto di vista tecnico, tra gli elementi grafici esaminati sulle due categorie di documentazione.
Sulla base dell’insieme degli elementi considerati, il sottoscritto sostiene fortemente l’ipotesi che l’autore delle scritte murali anonime sia ACCU 1 “ (cfr. referto peritale della Scientifica della Polizia cantonale 14 luglio 2006, pag. 6).
6. Sulla scorta di queste prove il magistrato inquirente ha nuovamente sentito l’accusato, che ha ribadito la sua completa estraneità ai fatti. Con scritto 21 agosto 2006, la difesa ha chiesto al Sostituto Procuratore pubblico di attendere ancora qualche tempo prima di concludere l’istruttoria, in quanto il proprio assistito stava raccogliendo elementi atti a smentire le accuse nei suoi confronti.
Il 4 dicembre 2006 è stato emanato il decreto d’accusa qui in discussione, prontamente impugnato dal prevenuto.
7. Il 14 dicembre 2006 il signor ACCU 1, per il tramite del nonno paterno, ha incaricato la Prof. __________ di Como, perito grafologo e consulente di tribunali della vicina Penisola, di appurare se le scritte apposte sui muri del sottopassaggio di via __________ siano state redatte dalla mano del signor ACCU 1.
La relazione tecnografica da ella allestita il 16 dicembre 2006 e acquisita agli atti con ordinanza 8 maggio 2007, si è conclusa con un giudizio di “probabile apocrificità relativo alla scritturazione manuale e murale apposta a mano di vernice sui muri in via __________ di __________”.
Nei considerandi la perita di parte, le cui competenze non sono state messe in discussione né dall’accusa, né dalle parti civili, ha precisato: “L’esame confrontuale ha dato esito dubitativo a causa di caratteristiche scritturali incoerenti, immesse nella parte testuale della scrittura murale in esame. Da un primo accertamento effettuato, si colgono già efficaci contraddizioni scritturali, tali da destare forti perplessità ed avanzare un primo giudizio di apocrificità circa la genuinità redazionale della scrittura murale apposta sui muri del sottopassaggio di via __________.” (cfr. referto 16 dicembre 2006 del perito di parte della difesa, pag. 21). A suffragio di questa posizione sono stati poi esposti nel dettaglio gli elementi che differenziano le due scritture.
8. Dall’esame approfondito delle emergenze istruttorie non si può in alcun modo arrivare alla conclusione che l’autore delle scritte incriminate sia effettivamente stato l’imputato.
Accusa e parte civile non sono state in grado di dimostrare la sua colpevolezza e gli indizi a disposizione sono troppo scarsi.
In effetti non si può parlare di prova giuridicamente vincolante facendo riferimento ad una perizia sui materiali che non ha potuto giungere ad un risultato valido per mancanza di campioni di vernice adatti alle verifiche e ad una perizia grafotecnica che non fornisce alcuna risposta certa ma solo un’ipotesi di colpevolezza. Quest’ultima rappresenta un semplice indizio, il cui valore non può essere determinato senza ricordare che è stata esperita raffrontando delle scritte su muri, vergate con uno spray ed in verticale, con un testo scritto con una penna, a tavolino, su un foglio A4.
A questo va aggiunto il fatto che è stata prodotta una controperizia che sconfessa quella giudiziaria. Essa, seppur di parte e dunque mirante all’acquisizione di argomenti a favore dell’imputato, appare scientificamente seria e non è stata contestata dalla parte civile. Tantomeno dal Sostituto Procuratore pubblico, che nemmeno ha ritenuto opportuno presentarsi in aula per sostenere le proprie deduzioni accusatorie.
L’indizio rappresentato dalla conclusione degli esami effettuati dai servizi della Polizia Scientifica ticinese non è vestito da altri. Ad onor del vero neanche si capisce come le indagini si siano potute indirizzare e concentrare esclusivamente sull’imputato e non siano perlomeno state estese ad altri possibili autori, magari proprio ricercandoli tra la cerchia delle persone da lui frequentate. Il fatto che egli sia stato sentito dalla parte civile il giorno precedente la comparsa dei primi graffiti non appare una base sufficiente, così come non lo è lo svolgimento dell’interrogatorio stesso, ritenuto soprattutto che ad essersi comportato male ed in modo arrogante è stato soprattutto il padre del prevenuto, nemmeno preso in considerazione dagli inquirenti.
Nemmeno il carattere particolare, rozzo e sicuramente poco rispettoso delle autorità o i precedenti, non specifici, del signor ACCU 1 forniscono qualche motivazione in più per ritenere fondate le scelte degli investigatori.
Non va poi dimenticato che, per stessa ammissione del signor CIVI 2, non vi erano mai stati, in precedenza, rapporti di alcun genere tra lui e l’imputato, che egli nemmeno conosceva. Inoltre, neppure lui è stato in grado di spiegare allo scrivente giudice come mai sia stato preso in considerazione solo un possibile autore del reato.
9. Con simili presupposti non è possibile giungere alla convinzione, oltre ogni ragionevole dubbio, che le frasi ingiuriose siano state scritte dal signor ACCU 1.
Di conseguenza egli deve essere prosciolto dall’accusa.
Di transenna si osserva che il decreto d’accusa 4 dicembre 2006 postula la condanna dell’imputato anche per le frasi rinvenute solo il 28 ottobre 2005, nonostante esse non siano coperte dalla querela delle parti civili del 27 ottobre 2005, mai estesa ai reati di cui esse possono essere venute a conoscenza solo il giorno seguente, cioè ai graffiti di colore grigio.
A fronte di questa constatazione, la perizia sui materiali sarebbe risultata ancor più inconferente, poiché riferita a fatti non condannabili per difetto di querela.
10. Da ultimo, anche se cronologicamente concerne un’eccezione preliminare, appare corretto spendere due parole sulla richiesta avanzata dalla difesa, di estromettere la parte civile dal dibattimento in quanto, essendo cresciuto in giudicato il rinvio della stessa al competente foro, la sua presenza non si giustificherebbe più.
Come rilevato nelle note iniziali di questa sentenza, l’eccezione è stata respinta, tenuto conto del fatto che, fintanto che il danno patito dalla parte civile non sia stato integralmente risarcito, essa mantiene intatti tutti i diritti concessile dalla legge e tutte le relative facoltà, tra le quali si inserisce quella di partecipare attivamente al dibattimento, art. 69 e 83 CPC. Escluderla dal processo perché le sue pretese di risarcimento potranno essere avanzate unicamente in sede civile appare inappropriato. In effetti solo comparendo di fronte al giudice - soprattutto nei casi come quello in esame, ove l’accusa ha rinunciato ad intervenire - è per essa possibile far valere le proprie argomentazioni ed influenzare il giudizio finale, che avrà comunque ripercussioni sull’esame della fattispecie sottoposta al giudice civile, art. 112 CPC.
11. In considerazione dell’esito del procedimento, la tassa e le spese vengono assunte dallo Stato, mentre all’imputato vanno riconosciuti fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili, tenuto conto dell’impegno richiesto per la preparazione del dibattimento, di per sé non complicato.
A titolo eccezionale, nonostante l’esito della vertenza, si devono riconoscere pure fr. 500.-- a titolo di ripetibili a favore della parte civile CIVI 2, ritenuto che la sua presenza al dibattimento si è rivelata indispensabile, preso atto dell’assenza dell’accusa, e che non appare equo costringerlo ad assumersi completamente i costi di patrocinio a fronte di una mancanza da parte dello Stato nella scelta di portare a giudizio l’imputato nonostante le lacune probatorie. Mancanza per la quale egli non ha colpa, non avendo additato il signor ACCU 1 quale autore del reato a suo danno.
Per questi motivi,
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
il giudice rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4490/2006 del 4 dicembre 2006;
carica la tassa e le spese allo Stato;
riconosce al signor ACCU 1 fr. 1’000.-a titolo di ripetibili a carico dello Stato;
riconosce pure alla parte civile CIVI 2 fr. 500.-- a titolo di ripetibili a carico dello Stato, in quanto la sua presenza al dibattimento si è rivelata indispensabile;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 450.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale