Incarto n. 10.2006.6 DA 4776/2005
Bellinzona 10 novembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,
per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il __________;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre 2005 n. DA 4776/2005 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29/30 dicembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 novembre 2006, al quale partecipavano l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14.08.2006, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, DI 1, Lugano, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito invocando lo stato di necessità, rispettivamente lo stato di necessità putativo (ai sensi dell’art. 34 cifra 2 CP), e in via subordinata l’applicazione dell’art. 66bis CP, applicabile in concreto in virtù delle difficili condizioni personali e professionali in cui è venuto a trovarsi il prevenuto a seguito di quanto avvenuto il 4 ottobre 2005. A tale riguardo, egli mette in risalto tutte le circostanze atte a far credere legittimamente al signor della situazione di assoluto pericolo in cui sarebbe venuta a trovarsi sua moglie (affetta dalla sindrome di Menière), la quale versava in una grave crisi e doveva essere immediatamente ricoverata presso il medico di fiducia. La condotta del suo patrocinato sarebbe pertanto stata umanamente comprensibile e non meriterebbe alcuna sanzione dal profilo penale;
sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP);
posti a giudizio, con il consenso del difensore dell’accusato, i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________, autore di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,
per avere,
a __________ il__________,
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h?
2. Ha agito in stato di necessità o in stato di necessità putativo (cfr. art. 34 cifra 2 CPS)?
2.1. Trattasi di un caso secondo l’art. 66bis CP?
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1, negando l’ipotesi di cui al secondo interrogativo, quale pena gli deve essere comminata?
4. L’eventuale pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU; 34 CPS, 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1 , , , , , , ,
dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS;
e carica le spese processuali allo Stato.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 totale